LE COMUNICAZIONI DATI DELLE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE E IL MODELLO DI DICHIARAZIONE ANNUALE

I soggetti tenuti all’invio della comunicazione dei dati emergenti dalle liquidazioni periodiche Iva dovranno procedere all’ultimo degli adempimenti trimestrali previsti con riferimento alle operazioni effettuate nell’anno 2017.

Entro il prossimo 28 febbraio 2018 i soggetti tenuti ad assolvere al nuovo obbligo telematico introdotto dall’articolo 21-bis del D.L. 78/2010 (si tratta della comunicazione dei dati emergenti dalle liquidazioni periodiche Iva) dovranno procedere all’ultimo degli adempimenti trimestrali previsti con riferimento alle operazioni effettuate nell’anno 2017.
Come ben evidenziato dalle istruzioni alla compilazione della dichiarazione annuale IVA2018 relativa al 2017, talune rilevanti modifiche che interessano il modello dichiarativo si pongono in una logica di stretta correlazione con l’adempimento della predetta comunicazione: è il caso delle modifiche apportate nei quadri VH e VL del modello dichiarativo annuale.

Casi di esonero
Con riferimento alle ipotesi di esonero, le istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione approvato con Provvedimento direttoriale n. 58793 del 27 marzo 2017 si limitano a ricordare che non vi è obbligo di presentazione del modello da parte dei soggetti passivi che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva ovvero all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
Soggetti esclusi:

  • coloro che pongono in essere solo operazioni esenti ovvero hanno esercitato la dispensa dagli adempimenti Iva ex articolo 36-bis, D.P.R. 633/1972 (tali soggetti, comunque, perdono l’esonero negli eventuali trimestri in cui sono interessati da altre operazioni per le quali ricorrono in ogni caso gli obblighi Iva, quali ad esempio i casi di inversione contabile);
  • i contribuenti minimi e forfettari in quanto soggetti che, pur in possesso di partita Iva, realizzano operazioni fuori dal campo di applicazione dell’Iva e per i quali è preclusa la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti;
  • i produttori agricoli che operano in regime di esonero ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, anche se non “situati nelle zone montane” ex articolo 9, D.P.R. 601/1973;
  • gli enti non commerciali che si avvalgono del regime forfettario agevolato di cui alla L. 398/1991.

Nelle istruzioni viene inoltre chiarito che la comunicazione andrà inviata anche nel caso in cui la liquidazione periodica Iva si concluda con un’eccedenza a credito, quindi anche quando per quel trimestre non vi sia alcun obbligo di versamento a carico del contribuente. Ciò che al contrario non viene precisato nelle istruzioni è invece se sussista o meno l’obbligo di comunicazione qualora nel trimestre di riferimento non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini Iva. A risolvere la questione positivamente è intervenuta l’Agenzia delle entrate con le cosiddette faq pubblicate sul proprio sito a ridosso del primo adempimento trimestrale.

La faq dell’Agenzia per i casi di assenza di operazioni rilevanti
D. Nel caso in cui non sia stata registrata alcuna operazione rilevante ai fini Iva in un determinato trimestre, sussiste l’obbligo di presentare la Comunicazione?
R. L’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP
(ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L’obbligo, invece, sussiste nell’ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione.
Si tratta, ad esempio, di un contribuente che effettua liquidazioni mensili e non possiede dati da indicare nel quadro VP per i mesi di aprile, maggio e giugno; in tal caso, in assenza di un credito da riportare dal mese di marzo, non è tenuto a presentare la Comunicazione con riferimento al secondo trimestre. Analogamente, per un contribuente con liquidazioni mensili è possibile non includere nella Comunicazione da inviare i moduli relativi ai mesi in cui si versa nella situazione sopra descritta, salvo il caso in cui sia necessario dare evidenza del riporto del credito proveniente dal mese precedente.

Sanzioni e ravvedimento
Escludendo pertanto i casi di esonero dall’obbligo di presentazione della comunicazione telematica trimestrale in commento, andiamo a verificare quali sanzioni risultano applicabili ai soggetti obbligati all’adempimento nei casi in cui lo stesso non venga ottemperato correttamente o addirittura non eseguito.

Le sanzioni previste dall’articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva comporta l’applicazione di una sanzione va da un minimo di 500 euro a un massimo di 2.000 euro.
La sanzione viene ridotta alla metà (da 250 a 1.000 euro) se la comunicazione dei dati delle liquidazioni avviene per la prima volta oppure viene ripresentata correttamente, entro 15 giorni dalla scadenza stabilita.
In merito alla possibilità di applicare il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997, al fine di ridurre la portata delle sanzioni sopra evidenziate, è intervenuta in senso confermativo la risoluzione n. 104/E/2017.
Ma oltre a precisare tale aspetto la risoluzione 104/E/2017 si sofferma sulla relazione esistente tra il predetto obbligo di comunicazione trimestrale e il successivo adempimento di dichiarazione annuale, affermando che sebbene “la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche rappresenta un adempimento diverso ed autonomo rispetto a quello dichiarativo, è, comunque, propedeutico allo stesso”.
Ed è proprio sulla scorta di tale riflessione che la stessa risoluzione n. 104/E/2017 ipotizza l’utilizzo del modello dichiarativo quale strumento di correzione della comunicazione trimestrale, in alternativa alla ripresentazione della stessa.

Le diverse forme di regolarizzazione
1. regolarizzazione che interviene prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva: in questo caso, fermo restando il versamento della sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997, eventualmente ridotta per effetto del ravvedimento, è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa, incompleta o errata;
2. regolarizzazione che interviene direttamente in sede di compilazione e presentazione della dichiarazione annuale Iva: in tale caso l’obbligo di invio della comunicazione viene meno e anche in questa soluzione, se con la dichiarazione annuale sono inviati, integrati o corretti i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni periodiche è dovuta la sola sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997, eventualmente ridotta a seguito del ravvedimento operoso;
3. regolarizzazione che interviene successivamente alla presentazione della DR annuale Iva.
Nell’ultima situazione descritta, è cioè quella nella quale le omissioni e/o le irregolarità non sono sanate né con la ripresentazione del modello di comunicazione trimestrale né con la prima presentazione del modello dichiarativo annuale, la risoluzione n. 104/E/2017 precisa che ai fini del ravvedimento occorre:

  • presentare una dichiarazione integrativa del modello di dichiarazione annuale Iva;
  • versare la sanzione di cui all’articolo 5, D.Lgs. 471/1997 (riferito alle violazioni riguardanti la dichiarazione Iva annuale);
  • versare la sanzione “tipica” cui all’articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997.