Il campo 2 non va invece compilato da parte delle società che hanno partecipato alla procedura di liquidazione Iva di gruppo per l’intero anno mentre nel caso di partecipazione per una parte dell’anno va indicato solo l’ammontare complessivo dell’Iva dovuta risultante dalle liquidazioni periodiche effettuate dopo l’uscita dalla procedura di liquidazione Iva di gruppo.
Nel campo 3 del rigo VL30 trova al contrario accoglimento il totale dei versamenti periodici, compresi l’acconto Iva e gli interessi trimestrali, nonché l’imposta versata a seguito di ravvedimento di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997, relativi al 2017. Le istruzioni precisano che l’ammontare complessivo dei versamenti periodici risulta dalla somma dei dati Iva riportati nella colonna “Importi a debito versati” della “sezione Erario” dei modelli di pagamento F24, anche se non effettivamente versati a seguito di compensazione con crediti relativi ad altri tributi (o anche a Iva), contributi e premi, per i quali siano stati utilizzati i codici tributo:

  • da 6001 a 6012 per i versamenti mensili;
  • da 6031 a 6033 per i versamenti trimestrali e il 6034 per il versamento del quarto trimestre effettuato dai contribuenti “speciali” di cui all’articolo 73, comma 1, lettera e) e 74, comma 4;
  • 6013 e 6035 per l’acconto;
  • da 6720 a 6727 per i versamenti effettuati per subforniture.

Quadro VO
Nel quadro VO viene introdotto il nuovo rigo VO26 per la comunicazione da parte delle imprese minori dell’opzione per la tenuta dei registri Iva senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti, prevista dall’articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973.
Si precisa che la casella va barrata dalle imprese minori che si sono avvalse della facoltà di tenere i registri ai fini Iva senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In questo caso, infatti, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento. Infine, si evidenzia che la richiamata opzione vincola il contribuente per un triennio ed è valida fino a revoca.

Quadro VG
Nella sezione 1 e nella sezione 2 sono stati eliminati i campi relativi all’indicazione della denominazione o Ragione sociale, della natura giuridica e della firma del rappresentante legale.

Quadro VX
Nel rigo VX4, riguardante le scelte che attengono alla richiesta del credito Iva a rimborso, le istruzioni alla compilazione del modello dichiarativo annuale evidenziano alcune peculiarità che andiamo di seguito ad evidenziare.
Nel campo 3, dedicato alla “causale del rimborso”, è previsto un specifico codice “12” per coloro che, avendo optato per il 2017 per il regime opzionale di comunicazione dei dati delle fatture ai sensi dell’articolo 3, comma 1, D.Lgs. 127/2015, e, sussistendone i presupposti, sia di tale opzione che di quella di cui all’articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi), hanno la possibilità di chiedere il rimborso a prescindere dall’esistenza delle condizioni di cui al comma 2 dell’articolo 30, D.P.R. 633/1972.
Nel campo 4 del rigo VX4, inoltre, dedicato ai contribuenti ammessi alla erogazione prioritaria del rimborso, è presente un nuovo codice “9” riservato ai soggetti che si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015 (trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni) e che presentano i presupposti per beneficiare di tale opzione nonché di quella di cui all’articolo 2 comma 1 del citato decreto legislativo (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi).
Infine, nel campo 7 del rigo VX4 in commento, al fine di poter godere l’esonero della garanzia, è previsto un codice ”5” che va barrato se il rimborso è richiesto dai contribuenti che si avvalgono del programma di assistenza realizzato dall’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 4, comma 1, D.Lgs. 127/2015.

Quadro VM
La sezione II del quadro VH del modello dello scorso anno, denominata “Versamenti immatricolazione auto UE”, è stata sostituita con il nuovo quadro VM.

Procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo
Molte delle modifiche introdotte nella modulistica di quest’anno riguardano i soggetti che sono interessati alla particolare procedura di liquidazione Iva di gruppo disciplinata dall’articolo 73, D.P.R. 633/1972.
In attesa, quindi, di verificare come il prossimo modello dichiarativo relativo all’anno 2018 accoglierà la novità del “Gruppo Iva” introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) e realizzata attraverso l’inserimento nel D.P.R. 633/1972 dei nuovi articoli che vanno da 70-bis a 70-duodecies, vediamo di riepilogare in forma di rappresentazione schematica quali sono le novità per coloro che nel 2017 sono stati interessati dalla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo.

Novità Iva di gruppo ex articolo 73, D.P.R. 633/1972
Quadro VK
Nel rigo VK1 è stata introdotta la casella 4 denominata “Operazioni straordinarie”, per segnalare che la società dante causa di un’operazione straordinaria è fuoriuscita, nel corso dell’anno e prima dell’operazione straordinaria, dalla procedura di liquidazione IVA di gruppo cui partecipava.
Sono stati, inoltre, soppressi i righi:

  • VK2 “Codice”,
  • VK35 “Versamenti integrativi d’imposta” e
  • il riquadro “Sottoscrizione dell’ente o società controllante”.

Infine, sono stati introdotti i righi VK28 “Acconto” e VK34 “Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nel periodo di controllo” per l’indicazione, rispettivamente, dell’importo trasferito alla società controllante tenuta a determinare l’acconto dovuto per il gruppo e dell’importo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna, avvenuta nel corso dell’anno, di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario.

Quadro VX
Sono stati inseriti i righi VX7 e VX8 per l’indicazione da parte delle società partecipanti alla liquidazione Iva di gruppo per l’intero anno, rispettivamente, dell’Iva dovuta o dell’Iva a credito da trasferire alla controllante.

Quadro VG
Nei righi da VG2 a VG4 della sezione 1 sono stati introdotti il campo 3 “Ingresso” e il campo 4 “Fuoriuscita” per comunicare l’ingresso o la fuoriuscita dalla procedura di liquidazione Iva di gruppo, a partire dal 1° gennaio 2018, di una o più società controllate quando la procedura è già avviata. Infine, è stata introdotta la sezione 3 “Revoca” per comunicare l’esercizio della revoca della procedura di compensazione dell’Iva, con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Prospetto IVA 26/PR
Nel quadro VS, sezione 1, la colonna 2 è stata rinominata “Operazioni straordinarie” per recepire le analoghe modifiche apportate alla sezione 1 del quadro VK. Anche il quadro VV è stato modificato al fine di recepire le medesime modifiche apportate al quadro VH.
Infine, nel quadro VW sono state effettuate le seguenti modifiche:

  • eliminazione del rigo VW24 “Versamenti auto UE effettuati nell’anno dalle controllate ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi” (conseguentemente i righi successivi sono stati rinumerati);
  • eliminazione del rigo VW29 “Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto”;
  • rinumerazione del rigo VW30 “Crediti articolo 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98” che ha assunto il numero VW28 e contestuale introduzione nel predetto rigo del campo 2 “Partecipanti gruppo” per l’indicazione degli importi esposti nel campo 1 del rigo VL11 (crediti da dichiarazioni integrative) delle dichiarazioni di tutte le società che hanno partecipato alla liquidazione IVA di gruppo per l’intero anno d’imposta;
  • introduzione del rigo VW30 composto di tre colonne, per l’indicazione nel campo 2 dell’ammontare complessivo dell’Iva periodica dovuta; nel campo 3 del totale dei versamenti periodici e nel campo 1 del maggiore tra l’importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3;
  • soppressione del rigo VW31 “Versamenti integrativi d’imposta”.