LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI INTERESSI MATURATI NEL 2017

La competenza degli interessi attivi e passivi maturati

L’articolo 120, comma 2, lettera b) del Testo unico bancario sancisce che gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. Pertanto, per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
1. gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati;
2. il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.
Fatti salvi diversi accordi contrattuali tra il cliente e l’istituto di credito, gli interessi debitori riferiti alle aperture di credito ed agli sconfinamenti sono conteggiati alla data del 31 dicembre, separatamente dal capitale e divengono esigibili alla data del 1° marzo dell’anno successivo a quello di maturazione.

La competenza degli interessi attivi e passivi maturati
Dal 1° ottobre 2016 (data di entrata in vigore della delibera CICR n.343/2016 che ha modificato il Tub) gli istituti di credito riportano negli estratti conto periodici (estratti conto scalari) il calcolo degli interessi attivi e passivi maturati sul rapporto senza però effettuare l’accredito/addebito degli stessi nelle movimentazioni periodiche di conto corrente. La rilevazione contabile degli interessi si basa sulla maturazione degli stessi e non sulla loro esigibilità: di regola, al rilascio di ogni estratto conto scalare trimestrale, vengono dettagliate le competenze di periodo e nell’ultimo estratto conto rilasciato con data di riferimento 31 dicembre, viene riportato il riepilogo degli interessi creditori e debitori maturati nell’anno in corso.

Continua a essere, invece, calcolata e liquidata trimestralmente in misura proporzionale rispetto all’intera somma messa a disposizione (linea di affidamento) la commissione di messa a disposizione fondi (o commissione di disponibilità fondi). La commissione disponibilità fondi rappresenta il prezzo degli affidamenti concessi dall’istituto di credito, indipendentemente dal loro utilizzo effettivo. La percentuale massima applicabile è pari allo 0,50% trimestrale (2% annuale), oggetto di contrattazione con l’istituto di credito.

Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ogni anno e, in ogni caso, al termine del rapporto di conto corrente (nel caso, ad esempio, in cui il correntista intenda chiudere il contratto con la banca). Gli interessi attivi sono accreditati solo una volta l’anno, con accredito immediato al 31 dicembre; la banca può comunque decidere di continuare ad accreditarli trimestralmente o semestralmente. Per l’addebito degli interessi passivi, il periodo di riferimento non è più il trimestre, come avveniva in passato fino al 30 settembre 2016, con l’effetto che “si producevano interessi sugli interessi”. Con la nuova normativa, gli interessi passivi vengono calcolati al 31 dicembre di ogni anno, con esigibilità al 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati.
Il cliente ha a disposizione tre modalità per il pagamento degli interessi passivi:

  • può pagare il debito da interessi tramite bonifico bancario o in contanti presso la banca;
  • può autorizzare l’addebito in conto;
  • può concordare con la banca, attraverso un’apposita clausola, che le somme in entrata sul suo conto, siano utilizzate per estinguere il debito da interessi.

L’utilizzo di conti patrimoniali distinti per gli interessi attivi e passivi consente di rilevare per competenza le somme maturate senza incidere sui saldi dei conti correnti relativi ai rapporti con gli istituti di credito, permettendo alla data di effettiva liquidazione un’agevole riconciliazione.

Le modalità di contabilizzazione degli estratti conto scalari
Nell’estratto conto scalare trimestrale rilasciato dall’istituto di credito sono riportati gli elementi per il conteggio delle competenze, suddivisi tra:

  • interessi creditori: calcolati moltiplicando i numeri creditori per i tassi di interesse contrattualmente previsti, indicando l’importo al lordo e l’importo al netto della ritenuta fiscale;
  • interessi debitori: calcolati moltiplicando i numeri debitori per i tassi di interesse contrattualmente previsti;
  • corrispettivo o commissione disponibilità creditizia: viene riportata la liquidazione su base trimestrale della commissione disponibilità fondi;
  • commissione istruttoria veloce: viene riportato il riepilogo degli eventi di sconfinamento autorizzati e degli importi delle commissioni;
  • spese: vengono riportate le commissioni addebitate al cliente per canoni di gestione, effettuazione operazioni, etc.

Gli interessi creditori vengono liquidati alla data del 31 dicembre, gli interessi debitori alla data del 1° marzo dell’anno successivo. Il corrispettivo o commissione per disponibilità creditizia, la commissione di istruttoria veloce e le spese vengono addebitate trimestralmente alla data del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre (o al più nei primi giorni successivi alla scadenza di ogni singolo trimestre).
La rilevazione contabile degli interessi attivi e degli interessi passivi avviene una volta all’anno, al 31 dicembre per gli interessi maturati nel corso dell’anno: vanno utilizzati appositi conti che possono a titolo esemplificativo essere “Credito verso banche per interessi attivi maturati” e “Debito verso banche per interessi passivi maturati”. Tali conti patrimoniali saranno “chiusi” alla data in cui avviene la movimentazione finanziaria di conto corrente (i primi giorni dell’anno successivo per gli interessi attivi e il 1° marzo per gli interessi passivi).
È necessario utilizzare conti contabili distinti anche per individuare le tipologie di addebiti, in quanto mentre le spese devono essere ricondotte alla voce B7 del Conto economico (Costi per servizi) le commissioni al pari degli interessi debitori vanno riclassificate nell’area finanziaria alla voce C17 del Conto economico (Interessi passivi ed altri oneri finanziari). Gli interessi creditori vanno riclassificati nell’area finanziaria alla voce C16 del Conto economico (Altri proventi finanziari).

 

Costi per servizi

(B7 del Conto economico)

Interessi passivi ed altri oneri finanziari

(C17 del Conto economico)

Tutti i costi diversi da interessi e sconti passivi, commissioni passive su finanziamenti e spese bancarie ad essi accessorie

Oneri finanziari di competenza che non sono di tipo straordinario, qualunque sia la loro fonte

  • noleggio cassette sicurezza;

  • servizi pagamento utenze;

  • costi per custodia titoli;

  • commissioni per fideiussioni (purché non
    finalizzate all’ottenimento
    difinanziamenti);

  • spese e commissioni di factoring (ma
    non 
    quelle aventi natura di oneri
    finanziari);

  • spese per valutazione di immobili per la
    concessione di mutui;

  • spese di istruttoria di mutui e
    finanziamenti;

  • spese per bonifici

  • interessi e sconti passivi su
    finanziamenti/affidamenti da istituti di credito;

  • commissioni passive su
    finanziamenti/affidamenti
    (commissioni disponibilità fondi o istruttoria
    eloce);

  • spese bancarie ed accessorie ad interessi e
    commissioni;

  • differenze negative di indicizzazione su prestiti;

  • interessi passivi su dilazioni da fornitori;

  • interessi di mora;

  • sconti finanziari passivi non indicati in fattura
    concessi a clienti su pagamenti “pronta cassa”

 

Un errore comune è quello di registrare gli interessi sui depositi bancari e sull’utilizzo delle somme finanziate o messe a disposizione, le commissioni e le spese bancarie come ratei attivi o passivi considerandoli come a cavallo di due esercizi. Come chiarisce il principio contabile Oic 18 “Ratei e risconti” i ratei rappresentano quote di proventi o di costi di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno manifestazione finanziaria negli esercizi successivi. I proventi e gli oneri bancari da accreditare o da addebitare non sono “quote” a cavallo d’anno, ma crediti o debiti interamente di competenza dell’esercizio 2017 che saranno chiusi nell’esercizio successivo quando si avrà manifestazione finanziaria.

Cosa succede se non si pagano gli interessi debitori
La Banca d’Italia in una comunicazione del 14 febbraio 2017 ha precisato che, ai fini della segnalazione in Centrale dei Rischi, gli interessi conteggiati ma non ancora esigibili (in corso d’anno) non vanno ricompresi nell’utilizzato del fido né rientrano nel computo degli scaduti.
Dal momento in cui gli interessi diventano esigibili (cioè dal 1° marzo 2018):

  • se il cliente non ha autorizzato l’addebito in conto e non ha provveduto al loro pagamento in altro modo, il debito da interessi va segnalato nella categoria di censimento “rischi a revoca”, valorizzando solo la classe dati “utilizzato”;
  • se addebitati in conto in forza dell’autorizzazione del cliente, sono segnalati nell’importo “utilizzato” secondo le regole generali previste per i finanziamenti.

Il cliente che entro il 1° marzo non ha autorizzato l’addebito degli interessi in conto corrente e non ha pagato gli interessi alla scadenza prevista è inadempiente. Se il cliente ha legittimamente ritenuto di non autorizzare preventivamente l’addebito degli interessi esigibili, potrà comunque disporne l’addebito singolo sul conto o provvedere al loro pagamento in altro modo. Se non lo ha fatto entro il 31 marzo 2018, il debito per gli interessi maturati per l’anno 2017 sarà separatamente segnalato dagli istituti di credito alla Centrale dei Rischi, nella categoria di censimento “rischi a revoca”, valorizzando solo l’utilizzato senza affidamento.