Articolo 11: Disposizioni in materia di Reddito di cittadinanza
È previsto un incremento dell’autorizzazione di spesa ai fini dell’erogazione dei benefici economici legati all’introduzione del Reddito di cittadinanza.
Il comma 2 prevede che, per l’anno 2021, i componenti del nucleo beneficiario del Reddito di cittadinanza possano stipulare uno o più contratti a termine senza che il reddito di cittadinanza venga perso o ridotto, se il valore del reddito familiare risulta comunque pari o inferiore a 10.000 euro annui. In tali ipotesi, il beneficio economico resta sospeso per una durata corrispondente a quella dei contratti a tempo determinato stipulati dal percettore fino a un massimo di 6 mesi. Il beneficio riprende a decorrere al termine di ciascun contratto.

Articolo 12: Reddito di emergenza
È riconosciuta l’erogazione di 3 mensilità, da marzo a maggio 2021, ciascuna delle quali pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, D.L. 34/2020 (pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, fino a un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino a un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza, come definite ai fini Isee), ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che abbiano un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore a una soglia pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, D.L. 34/2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di 1/12 del valore annuo del canone di locazione, come dichiarato ai fini Isee, e qualora non vi siano nel nucleo familiare componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all’articolo 10, D.L. Sostegni.

Inoltre, per fruire di tale beneficio sono necessari i seguenti ulteriori requisiti:

  • residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare, con riferimento all’anno 2020, inferiore a una soglia di 10.000 euro, accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
  • un valore dell’Isee inferiore a 15.000 euro;
  • non essere titolari di pensione diretta o indiretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • non essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5;
  • non essere percettori di Reddito di cittadinanza.

Per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di 1/12 del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini Isee.
Si prevede, per l’erogazione del Reddito di emergenza, l’assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità prevista dall’articolo 10 (indennità onnicomprensiva per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport).
È, altresì, previsto che le quote di Rem siano riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti, ferma restando in ogni caso l’incompatibilità con la percezione del reddito di cittadinanza, e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con Isee in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro, che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni di NASpI e DIS-COLL. I soggetti beneficiari non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità), né di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, né di pensione, sia diretta sia indiretta.
L’indennità risulta cumulabile solo con l’assegno ordinario di invalidità o con prestazioni aventi la medesima finalità e natura giuridica e la relativa domanda deve essere presentata all’Inps entro il 30 aprile 2021 tramite modello predisposto dal medesimo Istituto.

Articolo 13: Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti
La disposizione prevede il rifinanziamento, pari a 10 milioni di euro, del Fondo per il reddito di ultima istanza, di cui all’articolo 44, D.L. 18/2020, al fine di garantire il riconoscimento, per il mese maggio 2020, dell’indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Articolo 14: Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli Enti del Terzo settore
Il D.L. 137/2020 ha istituito il Fondo straordinario per il sostegno degli Enti del Terzo settore rivolto alle Odv (organizzazioni di volontariato), alle Aps (associazioni di promozione sociale) e alle Onlus, la cui dotazione di fondi è stata incrementata a opera del Decreto.
È prevista la proroga al 31 maggio 2021 del termine entro il quale gli Enti del Terzo settore possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal Codice del Terzo settore, di cui al D.Lgs. 117/2017.

Articolo 15: Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità
L’articolo 26, D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), ha previsto, in particolare al comma 2, che, sino al 30 giugno 2020, l’assenza da lavoro dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in condizioni di particolare fragilità fosse equiparata al ricovero ospedaliero. I lavoratori interessati dalla disposizione sono quelli in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, L. 104/1992) o di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. Gli effetti della disposizione in questione sono stati prorogati dapprima sino al 31 luglio 2020 (articolo 74, DL 34/2020) e poi sino al 15 ottobre 2020 (articolo 26, D.L. 104/2020). Dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, i richiamati lavoratori fragili hanno svolto di norma la prestazione lavorativa in modalità agile. Da ultimo, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto che la tutela dei lavoratori fragili si applichi anche dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

L’articolo 26, comma 2, D.L. 18/2020, non contemplava in modo espresso l’esclusione di tale assenza dal calcolo del periodo di comporto, come invece prevede il espressamente comma 1 per i periodi di assenza dal lavoro equiparati a malattia in caso di periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
La normativa è stata perciò così rivista:

  • le assenze dei lavoratori fragili non sono computabili nel periodo di comporto;
  • i periodi di assenza dal servizio per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità in condizione di gravità non comportano una diminuzione delle somme erogate dall’Inps a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile;
  • la tutela dei lavoratori fragili è stata estesa dal 1° marzo fino al 30 giugno 2021.

Articolo 16: Disposizioni in materia di NASpI
La disposizione, in considerazione del fatto che negli ultimi 12 mesi l’emergenza sanitaria ha reso particolarmente gravosa la ricerca di occupazione, prevede che, a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021, l’indennità NASpI sia concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti lo stato di disoccupazione, fermi restando lo stato di disoccupazione e la presenza di 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la disoccupazione.

Articolo 17: Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine
La disposizione modifica l’articolo 93, D.L. 34/2020, al fine di prorogare la deroga, già in esso contenuta, alla disciplina in materia di contratti a termine. In particolare, con tale novella si prevede la possibilità di ulteriori proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, anche in assenza delle condizioni ex articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
Le disposizioni hanno efficacia dal 23 marzo 2021 e, nella loro applicazione, non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

Articolo 18: Proroga incarichi di collaborazione conferiti da Anpal servizi Spa
Sono prorogati al 31 dicembre 2021 gli incarichi di collaborazione dei c.d. navigator, conferiti da Anpal servizi Spa per l’implementazione delle misure di politica attiva del lavoro destinate ai percettori del Reddito di cittadinanza, al fine di garantire la continuità delle attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle Regioni e Province autonome. Si prevede, inoltre, che il servizio prestato dai c.d. navigator costituisca titolo di preferenza nei concorsi pubblici banditi dalle Regioni e dagli enti e agenzie dipendenti dalle medesime.

Articolo 19: Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell’acquacoltura
È modificato il Decreto Ristori laddove prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a dicembre 2020, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, che svolgono le attività identificate dai codici Ateco, di cui all’allegato 3, D.L. 137/2020.
Tale esonero è ora esteso anche per il periodo retributivo relativo al mese di gennaio 2021.
L’esonero deve essere riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato e in particolare ai sensi della sezione 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea (rispettivamente “Aiuti di importo limitato” e “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”), recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e nei limiti e alle condizioni, di cui alla medesima Comunicazione.

Articolo 26: Fondo per il ristoro di determinate categorie
Viene istituito, per il 2021, nello stato di previsione del Mef, un Fondo di 200 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza da Covid-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.

Il riparto sarà effettuato, sulla base della proposta formulate dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con D.P.C.M. su proposta del Mef, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 28: Regime-quadro per l’adozione di misure di aiuti di Stato per l’emergenza Covid-19
Viene adeguato il regime nazionale alle modifiche al Temporary Framework le cui misure sono prorogate al 31 dicembre 2021.
Nel caso di aiuti di importo limitato si prevede una soglia:

  • di 1,8 milioni di euro per le imprese (in precedenza 800.000 euro);
  • di 225.000 euro per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100.000 euro) e
  • 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura (in precedenza 120.000 euro).

Nel caso di aiuti a copertura dei costi fissi non coperti da entrate (misura 3.12 del Temporary Framework) é stata, aumentata la soglia fino a 10 milioni di euro.

Articolo 30, commi 1, lettera a) e 3: Proroga sospensione versamento canone occupazione suolo pubblico
Viene prorogata al 30 giugno 2021 l’esenzione dal versamento del canone unico di cui ai commi 816 e ss., L. 160/2019 relativamente alle occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5, L. 287/1991.

Articolo 30, comma 1, lettera b): Proroga semplificazione richiesta occupazione suolo pubblico
Viene prorogata al 31 dicembre 2021 la modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili.

Articolo 30, commi 7-11: Rinvio entrata in vigore riforma settore sportivo
Viene rinviata al 1° gennaio 2022, l’entrata in vigore dei seguenti decreti:

  • D.Lgs. 36/2021, a esclusione della parte concernente la disciplina del lavoro sportive che si applicano con decorrenza 1° luglio 2022 (articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 e 37);
  • D.Lgs. 37/2021 recante misure in materia di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso alla professione di agente sportive;
  • D.Lgs. 38/2021;
  • D.Lgs. 39/2021; e
  • D.Lgs. 40/2021.

Articolo 37: Aiuto alle grandi imprese
Viene introdotta un’ulteriore previsione di sostegno per le grandi imprese, per l’anno 2021, che si affianca a quelle tradizionali.
Destinatarie sono le grandi imprese ovverosia le imprese:

  • con 250 o più dipendenti e
  • con un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro.

In particolare, viene creato un Fondo per l’anno 2021 diretto ad assicurare la continuità operativa delle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria tramite la concessione di prestiti.
Sono considerate “in temporanea difficoltà”, le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di “difficoltà” come definite all’articolo 2, punto 18, Regolamento (UE) 651/2014, ma che presentano prospettive di ripresa dell’attività. Non possono, in ogni caso, accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in “difficoltà”, come definita dall’articolo 3, Regolamento (UE) 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019.
Il fondo opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti agevolati, a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione nel termine massimo di scadenza di 5 anni. Dette misure sono concesse nei limiti di quanto previsto dal Temporary Framework per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia. Sono secluse le imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo.
Il Fondo può concedere finanziamenti anche alle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del D.Lgs. 270/1999 e del D.L. 347/2003 e successive modificazioni.
L’aiuto è diretto ad assicurare la concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione e al completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali nonché per le altre misure indicate nel programma presentato. I crediti sorti per la restituzione delle somme sono soddisfatti in prededuzione. Infine, per la gestione, che può essere affidata a organismi in house sulla base di apposita convenzione con il Mise, gli oneri, non possono essere superiori al rimborso delle spese documentate e agli oneri di gestione.
Con decreto Mise, di concerto con il Mef sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per l’accesso all’intervento, in particolare per la verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento.

Articolo 38: Aiuto al sistema fieristico
Viene incrementato il Fondo per la promozione integrata cui all’articolo 72, comma 1, D.L. 18/2020, di 150 milioni euro per l’anno 2021.
Viene, inoltre, istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, di fiere e congressi.
Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.

Articolo 39: Incremento Fondo sviluppo e sostegno filiere agricole, pesca e acquacoltura
Viene incrementato di 150 milioni di euro il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 1, comma 128, L. 178/2020 che così passa a 300 milioni di euro.

Articolo 43: Entrata in vigore
Le disposizioni entrano in vigore il 23 marzo 2021, giorno successive a quello di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto.