Articolo 5, commi 12-13: Ulteriori proroghe sospensione
In considerazione del persistere dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei relativi effetti socioeconomici:

  • viene prorogata al 30 aprile 2021 la sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo, già prevista per il 2020 dall’articolo 145, D.L. 34/2020;
  • viene prorogata fino al 31 gennaio 2022 il termine finale della sospensione disposta dall’articolo 67, comma 1, D.L. 18/2020 per la notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività o della iscrizione ad Albi e Ordini professionali, in conseguenza di violazioni in materia di certificazione dei ricavi o dei compensi.

Sono fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti già emessi ai sensi dell’articolo 151, comma 1, D.L. 34/2020.

Articolo 5, comma 14: Crisi di impresa e differimento segnalazione Agenzia delle entrate
Viene differita di un anno la decorrenza dell’obbligo di segnalazione previsto a carico dall’Agenzia delle entrate dall’articolo 15, comma 7, D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa), la cui decorrenza è fissata, a norma del medesimo comma 7, con riferimento alle comunicazioni della liquidazione periodica Iva relative al primo trimestre dell’anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa, differita al 1° settembre 2021 dall’articolo 5, D.L. 23/2020.

Articolo 5, comma 15: Proroga versamento servizi digitali
Viene prorogata al 16 maggio di ciascun anno il versamento dell’imposta sui servizi digitali, e, al 30 giugno di ciascun anno, la presentazione della dichiarazione annuale.
Inoltre, in sede di prima applicazione dell’imposta sui servizi digitali, i soggetti obbligati possano effettuare il versamento dell’ammontare dovuto per il 2020 entro il 16 maggio 2021 (anziché entro il 16 marzo 2021) e presentare la relativa dichiarazione entro il 30 giugno 2021 (anziché entro il 30 aprile 2021).

Articolo 5, comma 16: Conservazione digitale documenti tributari
Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, l’adempimento di cui all’articolo 3, comma 3, D.M. 17 giugno 2014, si considerato tempestivo se effettuato, al massimo, nei 3 mesi successivi al termine di cui al predetto articolo 7, comma 4-ter, D.L. 357/1994 (la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre 3 mesi).
In particolare, per i soggetti con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è spirato il 10 dicembre 2020), il processo di conservazione dei documenti informatici deve avvenire, al massimo, entro il termine del 10 giugno 2021 (ossia nei 6 mesi successivi alla citata scadenza del 10 dicembre 2020).

Articolo 5, commi 19-22: Dichiarazione dei redditi precompilata
Con effetti esclusivamente per l’anno 2021, vengono differiti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2021.
In particolare, è previsto il differimento:

  • al 31 marzo 2021 il termine per l’invio da parte dei sostituti delle certificazioni uniche e il termine per la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni;
  • al 31 marzo 2021 il termine entro cui i sostituti d’imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati.

Inoltre, la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni, con scadenza al 16 marzo, è effettuata entro il 31 marzo 2021.
Infine, slitta al 10 maggio 2021 il termine entro cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

Articolo 6, comma 1: Riduzione costo energia aprile-giugno 2021
Viene previsto che per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente disponga, con propri provvedimenti, ridurrà la spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”, rideterminando in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021.
I fondi a disposizione ammontano a 600 milioni di euro per l’anno 2021.

Articolo 6, comma 4: Riduzione canone Rai
Viene prevista la riduzione, per l’anno 2021, del canone Rai, in misura pari al 30% in favore delle strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico.

Articolo 8, commi 1-8, 12 e 13: Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale
I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Decreto, domanda di:

  • trattamento ordinario di integrazione salariale ex articoli 19 e 20, D.L. 18/2020, per una durata massima di 13 settimane tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 senza che sia dovuto il contributo addizionale;
  • trattamenti di assegno ordinario e cassa integrazione salariale in deroga ex articoli 19, 21, 22 e 22-quater, D.L. 18/2020, per una durata massima di 28 settimane tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021, senza che sia dovuto alcun contributo addizionale.

Il comma 3 fissa il termine decadenziale di presentazione delle domande alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e, in fase di prima applicazione, alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto.
Il comma 4, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, fissa il termine decadenziale entro il quale il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale, alla fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione (in fase di prima applicazione, tali termini sono eventualmente spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto). Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Il comma 5 prevede che, per le domande di trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo in commento, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’Inps o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché l’accredito della relativa contribuzione figurativa, siano effettuati con il nuovo flusso telematico denominato “UniEmens-Cig”.

Il comma 6, al fine di ottimizzare il pagamento delle integrazioni salariali, prevede che il pagamento di tutte le integrazioni salariali Covid-19 possa essere concesso sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps, sia con le modalità ordinarie di pagamento da parte delle imprese, con successivo rimborso da parte dell’Inps.
Il comma 7 fissa, nel limite massimo di 1.100 milioni, il finanziamento statale destinato ai Fondi di solidarietà alternativi (artigianato e lavoro in somministrazione) e prevede che tale importo sia assegnato ai rispettivi Fondi con D.M..
Il comma 8 si rivolge agli operai agricoli, prevedendo la concessione dei trattamenti di Cisoa per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’articolo 8, L. 457/1972 (180 giornate lavorative annuali).
Il comma 12 individua i limiti di spesa per i trattamenti di integrazione salariale, demandando all’Inps il compito di provvedere al relativo monitoraggio.
Il comma 13 specifica che qualora, a seguito dell’attività di monitoraggio, dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate, le stesse possono essere utilizzate prioritariamente per finanziare eventuali esigenze finanziarie relative a ulteriori tipologie di trattamenti, fermi restando i limiti massimi di durata previsti, ovvero, limitatamente ai datori di lavoro che fruiscono di trattamenti in deroga, i quali abbiano interamente fruito del periodo complessivo di 40 settimane per il 2021 (12+28), per finanziare un’eventuale estensione della durata massima di 28 settimane di cui al comma 2.

Articolo 8, commi 9-11: Divieto di licenziamento
Il comma 9 dispone il blocco delle procedure di licenziamento individuale e collettivo, nonché di recesso per giustificato motivo oggettivo, fino al 30 giugno 2021, e sospende quelle avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di Legge, di Ccnl o di clausola del contratto di appalto.
Il comma 10, per i datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19, prevede un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1° luglio al 31 ottobre 2021.
Il comma 11 stabilisce che il blocco non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività d’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa, ai sensi dell’articolo 2112, cod. civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
A detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità mensile di disoccupazione (NASpI).
Si prevede, inoltre, che sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.

Articolo 9: Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, integrazione del trattamento di Cigs per i dipendenti ex Ilva nonché misure a sostegno del settore aeroportuale
Il comma 1 prevede il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione all’interno del quale è confluito il Fondo per l’occupazione, con l’obiettivo di finanziare misure straordinarie di politica attiva del lavoro per sostenere i livelli occupazionali. Tale rifinanziamento è preordinato al potenziamento degli interventi finanziati dal Fondo, tra cui gli ammortizzatori sociali in deroga; le proroghe dei trattamenti di Cigs per cessazione attività; le iniziative per l’esercizio del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione; l’attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato; le borse tirocinio formativo a favore dei giovani; gli incentivi per il reimpiego di lavoratori over 50; le agevolazioni contributive per progetti di riduzione dell’orario di lavoro; l’intervento in favore dei lavoratori c.d. esodati; gli incentivi e le iniziative a favore degli lavoratori socialmente utili; gli incentivi per il prepensionamento dei giornalisti.
Il comma 2 intende garantire la continuità del sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del gruppo Ilva.
Il comma 3 prevede che ai lavoratori dipendenti dalle imprese del settore aeroportuale sia riconosciuta una prestazione integrativa dei trattamenti di Cigd con causale Covid-19 di cui al Decreto del Ministro del lavoro n. 95269/2016, tale da garantire che il trattamento complessivo di integrazione salariale loro spettante sia pari all’80% della retribuzione lorda di riferimento.

Articolo 10: Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport
Per fronteggiare adeguatamente l’emergenza economica scaturita dal diffondersi dell’epidemia da Covid-19, sono stati varati una serie di provvedimenti normativi, tra i quali il c.d. D.L. Ristori – D.L. 137/2020 – che ha riconosciuto un’indennità onnicomprensiva atta a ristorare alcune particolari categorie di lavoratori, quali, in particolare, i lavoratori, anche in somministrazione, stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo. La nuova disposizione, oltre ad assicurare un’ulteriore indennità onnicomprensiva una tantum di 2.400 euro ai soggetti già beneficiari dell’indennità ex D.L. 137/2020, prevede, ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, un’indennità pari a 2.400 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato D.L. Ristori, che presentino determinati requisiti, da erogarsi previa nuova domanda, da presentare entro il 30 aprile 2021.
Il comma 2 riconosce ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del Decreto Sostegni, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data del 23 marzo 2021, un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI al 23 marzo 2021.
Il comma 3 riconosce un’indennità onnicomprensiva di 2.400 euro:

  • ai lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
  • lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni e che siano iscritti alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • incaricati alle vendite a domicilio con reddito, nell’anno 2019, derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti alla Gestione separata al 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Il comma 4 prevede l’esclusione dal beneficio per titolari di contratto di lavoro subordinato, fatta eccezione per i lavoratori con contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità, e per titolari di pensione.
Il comma 5 prevede l’erogazione della medesima indennità per i lavoratori a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:
a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
b) titolarità, nell’anno 2018, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
c) assenza di titolarità, al 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Il comma 6 riconosce un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro agli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. In particolare, i criteri di accesso al beneficio sono differenziati in base al reddito riferito all’anno 2019, secondo le seguenti condizioni:

  • almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, con reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell’indennità di disponibilità;
  • almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

Il comma 7 dispone il divieto di cumulo tra le indennità di cui ai commi precedenti.
Il comma 8 prevede che le indennità non concorrono alla formazione del reddito. Fissa, inoltre, il limite di spesa e disciplina le attività di monitoraggio della misura da parte dell’Inps in qualità di ente erogatore.
Il comma 9 individua gli oneri e reca la copertura finanziaria.
I commi da 10 a 14 prevedono l’erogazione di un’indennità per i lavoratori sportivi. Si tratta di una platea di circa 200.000 lavoratori sportivi, che comprende anche le collaborazioni coordinate e continuative, con contratti stipulati e sottoscritti con committenti riconducibili ad associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro tenuto dal CONI. Per ragioni di equità, al fine di distinguere i soggetti che fanno del lavoro sportivo la propria fonte di reddito unica o primaria da coloro che esercitano il lavoro sportivo a latere di altra attività (ad esempio, studenti), l’importo dell’indennità è determinato sulla base dei compensi percepiti nell’anno 2019, secondo i seguenti criteri:

  • ai soggetti che, nell’anno d’imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di 3.600 euro;
  • ai soggetti che, nell’anno d’imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di 2.400 euro;
  • ai soggetti che, nell’anno d’imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a 4.000 euro annui, spetta la somma di 1.200 euro.

Ai fini della misura del beneficio, la società Sport e Salute Spa, in qualità di soggetto erogatore, utilizza i dati dichiarati dai beneficiari con la presentazione della domanda nella piattaforma informatica. L’indennità è erogata automaticamente ai soggetti già beneficiari delle indennità relative ai mesi precedenti per cui permangano i requisiti per l’erogazione.
Viene, inoltre, introdotta la presunzione di cessazione dell’attività a causa dell’emergenza epidemiologica per tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro il 30 dicembre 2020 e non rinnovati.