Articolo 1, comma 10: Rinvio bozze registri Iva
Modificando l’articolo 4, comma 1, D.Lgs. 127/2015, viene posticipato alle operazioni Iva effettuate a decorrere dal 1° luglio 2021 l’avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva da parte dell’Agenzia delle entrate.
Viene, inoltre, soppresso l’obbligo di inserire nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile a tutti i soggetti passivi Iva, residenti o stabiliti in Italia la dichiarazione annuale Iva.
Per effetto del nuovo comma 1-bis viene previsto che, solo a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione, oltre alle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, anche la bozza della dichiarazione annuale Iva.

Articolo 1, comma 11: Abrogazione e rimodulazione di alcuni contributi
Vengono abrogati i contributi a fondo perduto di cui all’articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, D.L. 137/2020, previsti per gli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.
Il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 59, comma 1, lettera a), D.L. 104/2020, introdotto per le attività economiche e commerciali nei centri storici è limitato ai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti ove sono situati santuari religiosi che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle P.A. competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti nei Comuni stessi.

Articolo 1, commi 13-17: Utilizzo degli aiuti rispetto alle previsioni comunitarie
Vengono disciplinate le condizioni per fruire di alcune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione Europea, o per le quali è necessaria l’autorizzazione della Commissione Europea, sulla base delle Sezioni 3.1 (“Aiuti di importo limitato”) e 3.12 (“Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”) della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
Scopo è permettere alle imprese, di poter fruire degli aiuti anche sulla base della Sezione 3.12, ove ne ricorrano i presupposti, quando i massimali previsti dalla Sezione 3.1 sono insufficienti e pregiudicherebbero pertanto l’effettivo diritto alla fruizione degli aiuti ammissibili sulla base della normativa nazionale.
Nello specifico:

  • il comma 13 prevede che la disposizione si applica alle misure di agevolazione elencate, che sono state autorizzate dalla Commissione Europea o per le quali è necessaria una procedura di autorizzazione da parte della Commissione Europea, alle condizioni e nei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo;
  • il comma 14 chiarisce che rilevano le condizioni della Sezione 3.1 per le imprese beneficiarie che rispettano limiti e condizioni ivi contenute;
  • il comma 15 prevede che per le imprese beneficiarie che intendono avvalersi dei limiti e delle condizioni della Sezione 3.12, e in particolare del massimale ivi consentito, rilevano le condizioni di tale Sezione, ricorrendone i presupposti. A tal fine, per consentire la verifica del rispetto delle condizioni, è prevista la presentazione da parte dell’impresa di un’autodichiarazione con la quale si attesta la sussistenza delle condizioni del § 87 della Sezione 3.12;
  • il comma 16 demanda l’individuazione delle modalità attuative di quanto sopra a un decreto Mef; e
  • il comma 17 chiarisce che ai fini della disposizione si applica la definizione di impresa unica contenuta nella disciplina europea sugli aiuti di Stato “de minimis”.

Articolo 2: Sostegno al comparto montano
Viene istituito un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2021 per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore degli operatori del turismo invernale legato alle stazioni sciistiche e delle attività correlate.
Il fondo è destinato ai Comuni a vocazione montana appartenenti ai comprensori sciistici.
Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Mef e il Ministro per gli affari regionali, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sulla base delle presenze turistiche registrate nell’anno 2019 nei Comuni, appartenenti ai comprensori sciistici, classificati dall’Istat nelle categorie turistiche E e H, verrà stabilita la ripartizione.
Il decreto dovrà essere emanato entro 30 giorni decorrenti dal 23 marzo 2021 e nei successivi 30 le Regioni provvederanno ad assegnare le risorse:
a) per una quota non inferiore al 70% in favore dei Comuni in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun Comune, venduti nel 2019;
b) la restante quota è destinata ai Comuni del medesimo comprensorio sciistico, per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato del triennio 2017-2019 dei soggetti che svolgono attività di vendita di beni e servizi al pubblico, nonché in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali alla data del 14 febbraio 2021 ovvero iscritti per la stagione 2020-21 e licenziati oppure che hanno cessato l’attività alla medesima data del 14 febbraio 2021 nonché a favore delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri risultano operare sempre alla data del 14 febbraio 2021, in ragione della media dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta 2017-2019.
Il contributo non rileva:

  • ai fini delle imposte sui redditi;
  • ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir; e
  • ai fini del valore della produzione netta Irap.

Viene precisato che il contributo a favore dei maestri di sci, infine, non è cumulabile con l’incentivo a favore dei lavoratori stagionali, del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport previsti dal successivo articolo 10.

Articolo 3: Incremento fondo autonomi
Il comma 1 eleva a 2.500 milioni di euro (incremento pari a 1.500 milioni di euro) la dotazione finanziaria inziale del Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.
Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.

Articolo 4, comma 1: Sospensione termini riscossione
Viene modificato l’articolo 68, D.L. 18/2020 differendo al 30 aprile 2021 (rispetto al 28 febbraio 2021) la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge (comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate, nonché gli avvisi di addebito dell’Inps), relativi alle entrate tributarie e non.

Viene prorogato il termine ultimo per il versamento integrale delle rate in scadenza nel 2020 delle somme dovute per le definizioni c.d. rottamazione-ter, rottamazione risorse proprie UE e c.d. “saldo e stralcio”, al:

  • 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
  • 30 novembre 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

È previsto, inoltre, che l’effetto di inefficacia delle predette definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a 5 giorni.
Vengono modificati i termini per la presentazione, da parte dell’agente della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità che diventano:

  • se affidate nel 2018 il 31 dicembre 2023;
  • se affidate nel 2019 il 31 dicembre 2024;
  • se affidate nel 2020 il 31 dicembre 2025; e
  • se affidate nel 2021 il 31 dicembre 2026.

Viene, infine, integralmente sostituito il comma 4-bis, articolo 68, D.L. 18/2020 per tener conto del prolungamento della sospensione della riscossione, prevedendo, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante tale periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all’articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), D.L. 34/2020, riguardanti rispettivamente:

  • i controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi e Iva anno 2018;
  • le somme dovute per le dichiarazioni del sostituto d’imposta, anno 2017, per le indennità di fine rapporto e prestazioni pensionistiche e quelle relative ai controlli formali per le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2017 e 2018:
  • la proroga di 12 mesi del termine di notifica della cartella di pagamento di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), D.Lgs. 112/1999, ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo;
  •  la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione riguardanti le suddette entrate.

Articolo 4, comma 2: Sospensione pignoramento stipendi e pensioni
Viene prorogata al 30 aprile 2021 la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale data dall’agente della riscossione e dai terzi a cui sono affidati, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, aventi a oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Tali somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione disposta con provvedimento del giudice dell’esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione e ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), D.Lgs. 446/1997.

Articolo 4, comma 3: Attività agente della riscossione 1° marzo – 23 marzo
Viene previsto che in riferimento la periodo 1° marzo – 23 marzo:

  • sono salvi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo – 23 marzo 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi;
  • restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ex articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973 ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ex articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999;
  • agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate all’agente della riscossione e ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), D.Lgs. 446/1997 si applicano le disposizioni dell’articolo 152, comma 1, terzo periodo, D.L. 34/2020, con la conseguenza che i primi restano fermi e le seconde restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate;
  • alle verifiche di cui all’articolo 48-bis, comma 1, D.P.R. 602/1973, per le quali l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento previsto dall’articolo 72-bis, D.P.R. 602/1973, si applicano le disposizioni dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo, D.L. 34/2020, con la conseguenza che tali verifiche restano prive di qualunque effetto e i soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 provvedono a effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

Articolo 4, commi 4-9: Rottamazione cartelle
Sono automaticamente annullati tutti i debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, anche se ricompresi nelle definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017, se relativi:

  • alle persone fisiche con un reddito imponibile per il 2019 fino a 30.000 euro;
  • ai soggetti diversi dalle persone fisiche con un reddito imponibile, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, fino a 30.000 euro.

Lo stralcio riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi:

  • i carichi concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le risorse proprie tradizionali della Unione Europea del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 e Iva riscossa all’importazione.

Con decreto Mef, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto, saranno stabilite modalità e date dell’annullamento dei debiti, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori, con previsione che non si applichino le disposizioni in tema di discarico per inesigibilità dei carichi iscritti a ruolo e, fatti salvi i casi di dolo, non si proceda a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.
Fino a tale data, sono sospesi:
1. la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
2. i relativi termini di prescrizione.
Infine, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 4, D.L. 119/2018, relativo allo stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

Articolo 4, comma 10: Ridefinizione controllo e discarico crediti non riscossi
Viene previsto che il Mef, entro 60 giorni decorrenti dal 23 marzo 2021, dovrà comunicare alle Camere una relazione contenente i criteri per poter procedere a una revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi.

Articolo 5, commi 1-11: Definizione somme da controllo automatizzato
I titolari di partita Iva attiva al 23 marzo 2021, che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali Iva presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2020 (per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva si prende a riferimento l’ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi) possono definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972:

  • elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall’articolo 157, D.L. 34/2020, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017;
  • elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Sarà l’Agenzia delle Entrate a individuare i soggetti e inviare, tramite pec, la proposta di definizione con l’indicazione dell’importo consistente nelle imposte, nei relativi interessi e contributi previdenziali, ed escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.
Il versamento deve essere effettuato nei termini e secondo le modalità di cui al D.Lgs. 462/1997. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
Le eventuali somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.
In considerazione delle tempistiche necessarie per elaborare le comunicazioni e gestire le proposte di definizione per le annualità interessate, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all’articolo 25, comma 1, lettera a), D.P.R. 602/1973 (ordinariamente prevista entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.
Con uno o più provvedimenti direttoriali saranno adottate le ulteriori disposizioni necessarie.