Con decreto legge n. 18 del 17/03/2020 (pubblicato a pochi secondi dallo scoccare della mezzanotte sulla G.U. n. 70 del 17/03/2020 e quindi in vigore dalla medesima data) sono state decretate, fra le altre, misure per venire in contro alle difficoltà di questi giorni.
Tralasciando in questa sede considerazioni, fra le altre, sulla complessità interpretativa del dettato normativo e sui pochi giorni concessi in via generale a fronte, peraltro, di due anni di proroga dei termini di accertamento (che scattano automaticamente a favore del fisco in situazioni di conclamata emergenza), sintetizziamo a seguire (senza pretesa di esaustività) le principali misure adottate in termini di proroga dei versamenti e degli adempimenti.

Evidenziando in premessa che l’articolo 71 del decreto (dando merito alla campagna “F24, lunedì io pago” promossa da Confimi Industria per chi non fosse già caduto in crisi di liquidità) riconosce la possibilità (facoltà) di chiedere una menzione meritoria (comunicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze) per i contribuenti che “non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste …, effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze”. Forniremo, appena note, le indicazioni operative per i soggetti interessati al riguardo. La menzione interessa imprese e professionisti per le misure di seguito analizzate nonché, per quanto riguarda i versamenti di contributi previdenziali e premi, anche i datori di lavoro domestico.

Rimessione in termini per i versamenti entro il 20/3/2020 (vale per tutti)
L’articolo 60 dispone la “rimessione in termini” per “i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020”.

I versamenti degli F24 in scadenza lo scorso 16 marzo possono quindi essere effettuati entro venerdì 20 marzo a prescindere dal volume d’affari, dal settore di attività, e dalla tipologia di tributo, contributo o altro versamento verso una pubblica amministrazione (idem per altri versamenti – diversi dagli F24 – verso le PA).

Rientrano in questa “proroga” non solo i versamenti dell’Iva (saldo annuale 6099/2019 e febbraio 6002/2020), i contributi e ritenute (comprese addizionali) sui redditi di lavoro dipendente e assimilati ma anche le “altre ritenute” (ad esempio quelle di lavoro autonomo e provvigioni) così come la tassa vidimazioni (7085).

N.B. Si evidenzia che per quest’ultimi versamenti (“altre ritenute” e tassa vidimazioni) letteralmente non vale però lo slittamento a maggio nemmeno per i soggetti indicati a seguire.
N.B. Per quanto riguarda il saldo Iva (6099/2019) si ricorda che il versamento è comunque regolare laddove effettuato con la maggiorazione dell’0,4% per mese o frazione fino alla scadenza dei versamenti previsti per le dichiarazione dei redditi (art. 6 co.1 e art. 7 co.1/b DPR 542/99 come modificato dal D.L. 193/2016) ossia fino al 30 giugno (con maggiorazione quindi del 1,6% per chi – fuori dei casi indicati nel prosieguo – volesse spingersi fino al 30 giugno). Con ulteriore maggiorazione dello 0,4% (al netto di eventuali compensazioni orizzontali) il versamento potrà ulteriormente slittare al 30 luglio 2020 (art. 17 co. 2 DPR 435/2001; R.M. 73/E del 20/06/2017).

Premessa per i versamenti Inps in regime di sospensione
Fermo restando quanto retro indicato per la rimessione in termini al 20 marzo, per i casi relativi ai maggiori termini che indicheremo a seguire, si evidenzia il rischio (che ci auguriamo sia prontamente scongiurato) di una interpretazione che escluda dalla sospensione la quota di contribuiti trattenuta al lavoratore dipendente. In tal senso si è già espressa l’INPS nella circolare n. 37 del 12/3/2020 in merito alle prime sospensioni disciplinate dall’articolo 5 (comuni della c.d. “prima zona rossa”) e dall’articolo 8 (imprese turistico-ricettive con domicilio o sede nello Stato) di cui al D.L. 9 del 2/3/2020. Nella circolare citata si legge infatti che “il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento”. Per scongiurare eccessive complicazioni gestionali si suggerisce pertanto (per chi non è già travolto da problemi di liquidità) di procedere regolarmente con i versamenti INPS (quantomeno fino a quando non arriveranno chiarimenti ufficiali).

Sospensione versamenti tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020 per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro
L’articolo 62, comma 2, dispone per i soli contribuenti in oggetto (a prescindere dall’attività) la sospensione dei seguenti versamenti in autoliquidazione in scadenza tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020 e relativi a:
– ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali regionali e comunali (N.B. la sospensione letteralmente non vale per le “altre ritenute”1);
– IVA (saldo annuale 6099/2019 e febbraio 6002/2020).
– contributi previdenziali e assistenziali (Inps) e premi per l’assicurazione obbligatoria (Inail).

I suddetti versamenti andranno eseguiti senza sanzioni ed interessi entro il 31/5/2020 (che slitta il 1° giugno) in unica soluzione oppure in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio. Si evidenzia che fra i suddetti versamenti non è richiamata la tassa vidimazione (7085) in scadenza il 16 marzo e che può essere versata entro il 20 marzo per via della rimessione in termini di cui all’articolo 60 (vedi retro).

N.B. Per i soggetti della prima zona rossa di cui all’allegato 1 del DPCM 1/3/2020 rimangono fermi i maggiori termini di sospensione dal 21/2/2000 di cui al DM 24/2/2020; la misura riguarda i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa (al 21 febbraio) nei comuni in detta zona2 (art. 61 comma 4). Come evidenziato nel comunicato AdE del 26/2/2029 “per tutto il periodo di sospensione, i sostituti d’imposta con sede legale o operativa negli stessi comuni non operano le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e le ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato”.

Sospensione versamenti Iva tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020 per Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza
L’articolo 62 comma 3 prevede che la sospensione dei versamenti Iva in scadenza nel periodo citato si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti (e dal tipo di attività), per i “soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza”. Il versamento (di fatto la scadenza del 16 marzo) va eseguito senza sanzioni e interessi entro il 31/05/2020 (comma 5).

Sospensione altri adempimenti tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 (per tutti)
L’articolo 62 comma 1 dispone la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. I suddetti adempimenti andranno effettuati (senza sanzioni) entro il 30 giugno 2020 (articolo 62 comma 6).

Nella suddetta proroga dovrebbero rientrare le scadenze Intrastat del 25 marzo, del 27 aprile e del 25 maggio 2020.
Sono da ritenersi interessate (non trattandosi di versamenti e dall’effettuazione di ritenute) anche le scadenze dell’esterometro (per gennaio, febbraio e marzo 2020) in scadenza al 30 aprile e la comunicazione li.pe. del 1° trimestre 2020 in scadenza al 31 maggio.
N.B. Per espressa previsione resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del D.L. 9/2020 riguardante i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 (rimane fermo quindi al 31 marzo il termine per la trasmissione all’AdE delle CU relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilato).

Altre sospensioni settoriali
L’articolo 61, comma 2, prevede una sospensione, fino ad aprile, a prescindere dal volume dei ricavi in alcuni settori di seguito evidenziati, per i seguenti adempimenti:
– per il versamento delle ritenute di lavoro dipendente e assimilato
– versamento (e adempimenti) relativi ai contributi previdenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria.

La ripresa dei versamenti è prevista in unica soluzione (senza sanzioni e interessi) entro il 31 maggio (che slitta il 1° giugno) oppure in 5 rate a partire da maggio (comma 4). Per il settore sportivo (lettera a dell’articolo 61 comma 2) la sospensione vale fino al 31 maggio con pagamento entro il 30 giugno in unica soluzione oppure in 5 rate a partire da giugno.

Per i medesimi soggetti sono sospesi anche i versamenti relativi all’Iva in scadenza nel mese di marzo il cui versamento andrà effettuato entro il 31 maggio o in 5 rate da maggio (commi 3 e 4).

Art. 8 D.L. 9/2020

Imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato

Art. 61 co.2 D.L. 18/200

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Proroga versamenti nel settore dei giochi
L’articolo 69 rubricato “Proroga versamenti nel settore dei giochi” dispone che i termini per il versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata va versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata va versata entro il 18 dicembre 2020.
A seguito della sospensione dell’attività delle sale bingo prevista dal DPCM 8 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, non è dovuto il canone di cui all’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm. e ii. a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell’attività.

Infine, i termini previsti dall’articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dagli articoli 24, 25 e 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati di 6 mesi.

Sospensioni cartelle e avvisi di accertamento dal 8/3/2020 al 31/5/2020 AdER (“Equitalia”)
Con una nota del 17/03/2020 che riportiamo a seguire l‘Agenzia delle entrate-Riscossione ha precisato che il decreto ha disposto la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi (art. 29 DL 78/2010, Iva, redditi e Irap; L.160/2019 tributi locali) e avvisi di addebito (art. 30 D.L. 78/2010, Inps), in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, da pagare entro il 30 giugno.

Riaperta fino al 31 maggio la possibilità di pagare la della rata scaduta lo scorso 28 febbraio relativa alla cosiddetta rottamazione-ter (art. 3 co.2/b e co.23, art. 5 co.1/d D.L. 1192/2018 nonché art. 16 co.1/b n.2 D.L. 34/2019) e della rata in scadenza il 31 marzo del cosiddetto saldo e stralcio

Fino al 31 maggio 2020 sono altresì sospese le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.
La nota riguarda, nella sostanza, le misure di cui agli artt. 67 e 68 del decreto.

Avvisi bonari e comunicazioni di irregolarità AdE (no sospensioni)
Si evidenzia che nel decreto non risultano esserci, però, misure di sospensioni di termini di versamento per quando deriva dai c.d. “avvisi bonari” ossia dei controlli automatizzati (art. 36-bis dPR 600/73 e art. 54-bis dPR 633/72) o da controlli formali (art. 36-ter dPR 600/73) emessi dall’Agenzia delle entrate e già notificati.

Approvazione bilanci societari (c’è tempo fino al 28 giugno per tutti)
L’articolo 106 rubricato “Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società” dispone, in deroga alle ordinarie disposizioni del codice civile, e degli statuti societari, la possibilità di convocare l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio entro 180 gg dalla chiusura dell’esercizio (ossia entro il 28 giugno 2020). La norma contiene altresì disposizioni per favorire anche oltre o in deroga alle previsioni dello statuto la possibilità di manifestazione del voto in via elettronica o per corrispondenza oltre all’intento in assemblea attraverso “mezzi di telecomunicazione”.

Proroga (a giugno) adempimenti relativi ai rifiuti
L’articolo 113 del decreto rubricato “Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti” dispone la proroga al 30 giugno 2020 dei seguenti adempimenti:
a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) ordinariamente in scadenza il 30 aprile di ogni anno;
b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ordinariamente in scadenza il 31 marzo di ogni anno;
c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49 ordinariamente in scadenza il 30 aprile di ogni anno;
d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale, ordinariamente in scadenza il 30 aprile di ogni anno.
Si precisa, infine, che quanto indicato potrebbe subire modifiche (si spera migliorative) in sede di conversione.

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Le misure fiscali del Decreto CuraItalia (Agenzia delle Entrate)

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