L’INPS, con la Circolare n. 116 del 17 ottobre 2022, fornisce le istruzioni applicative per accedere all’indennità una tantum di 150 euro prevista dall’art. 18, DL n. 144/2022 (c.d. Decreto Aiuti-ter;).
L’indennità va riconosciuta, a cura dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti, con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022. Condizioni per l’accesso alla misura sono la non titolarità di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza e la presenza di un imponibile previdenziale del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro.

Fanno parte dei beneficiari dell’indennità una tantum di 150 euro, riconosciuta da parte dei datori di lavoro, tutti i titolari di rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, con rapporto in essere nel mese di novembre 2022. Sono ricompresi i lavoratori somministrati mentre risultano esclusi i titolari di rapporti di lavoro domestico. L’erogazione dell’indennità di 150 euro, per il tramite dei datori di lavoro, è, infine, esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato.

Per quanto concerne le tempistiche di erogazione, da parte dei datori di lavoro, dell’indennità una tantum di 150 euro, nel comma 1, art. 18 del DL n. 144/2022 si fa riferimento alla “retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022” anche se erogata a dicembre dicembre 2022).
Condizione imprescindibile per l’erogazione dell’indennità una tantum di 150 euro da parte dei datori di lavoro è la sussistenza del rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di novembre 2022.

L’indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta in via automatica previa acquisizione, da parte del datore di lavoro, di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, di:

  • non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;
  • non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al Decreto Legge n. 4/2019.

L’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione in oggetto al solo datore che provvederà al pagamento dell’indennità.

Allegata bozza di dichiarazione da presentare alla Direzione Aziendale (scarica in word)(scarica in pdf).

Scarica la circolare in pdf.