L’Inps, con circolare n. 27 del 31.01.2024, ha fornito i chiarimenti per l’applicazione del nuovo esonero previdenziale a favore delle lavoratrici madri , previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (Circ. 3RI24).

Il nuovo incentivo consiste nell’esonero del 100% della quota dei contributi IVS a carico della lavoratrice, nel limite massimo annuo di € 3.000,00, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato (escluso il lavoro domestico), in particolare:

  • 1. Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024:
    per le lavoratrici madri di 2 figli, fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo (9 anni e 364 giorni)
  • 2. Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026:
    per le lavoratrici madri di 3 o più figli, fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo (17 anni e 364 giorni)

L’agevolazione si applica a tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia instaurati che instaurandi durante il periodo di vigenza di cui sopra, compresi i rapporti di apprendistato.
Qualora il rapporto a tempo indeterminato venga instaurato successivamente, alla realizzazione dello status di madre di 2 o 3 figli, l’esonero troverà applicazione a partire dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro indeterminato. Anche nel caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, l’agevolazione troverà applicazione dal mese di trasformazione a tempo indeterminato.
Inoltre, l’Inps precisa che l’esonero in oggetto, non verrà riparametrato in caso di rapporti di lavoro part – time.

L’esonero spetta a decorrere:

  • da gennaio 2024, qualora la madre in tale data sia in possesso dei requisiti legittimanti
  • dal mese di realizzazione dell’evento (nascita 2° o di un ulteriore figlio) e non decade in caso di:
    – di premorienza di uno o più figli;
    – l’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare;
    – l’ipotesi di non convivenza di uno dei figli;
    – l’affidamento esclusivo al padre.

Stando alle indicazioni dell’Istituto, in caso di nascita di un figlio che fa sorgere il diritto all’agevolazione o il compimento del limite di età, che fa cessare il diritto, l’esonero spetta per l’intero mese in cui si verifica l’evento a prescindere dal giorno in cui si verifica.

Come anticipato, l’esonero è pari al 100% dei contributi IVS (9,19%) a carico della lavoratrice, nel limite massimo annuo di € 3.000,00, da riparametrare e applicare su base mensile.

Pertanto:

  • è pari a € 250,00 riferita al periodo di paga mensile
  • è pari a € 8,06 (250,00/31) per ogni giorno di fruizione, da applicare ai rapporti di lavoro instaurati o cessati in corso di mese.

Per quanto concerne la compatibilità con l’esonero contributivo del 6% e 7%, l’INPS precisa che l’esonero di cui all’oggetto è strutturalmente alternativo in considerazione della misura della riduzione applicabile alle lavoratrici madri, la cui applicazione esaurisce l’importo massimo esonerabile.

Per poter beneficiare della misura in trattazione, le lavoratrici madri, titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, possono comunicare al loro datore di lavoro, per mezzo di una autodichiarazione (clicca qui) la volontà di avvalersi dell’esonero in esame, comunicando il numero dei figli e i loro codici fiscali.

A loro volta, i datori di lavoro dovranno inviare, per il tramite dei flussi Uniemens, l’informazione dell’importo dell’esonero con il codice fiscale dei figli a partire dal flusso Uniemens di competenza di febbraio 2024.

Scarica la circolare in pdf.