DISTRIBUTORI DI CARBURANTE A ELEVATA AUTOMAZIONE

Dal prossimo 1° luglio 2018 scatta l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Dal prossimo 1° luglio 2018, per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 909, L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), che introduce un nuovo comma 1-bis all’articolo 2, D.Lgs. 127/2015, scatta l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
Con il recente provvedimento direttoriale n.106701 del 28 maggio 2018 l’Agenzia delle entrate, di concerto con le Dogane e sentito il Ministero dello sviluppo economico, ha dato attuazione alla citata previsione fissando le informazioni da memorizzare e trasmettere telematicamente da parte dei soggetti passivi Iva interessati dal predetto obbligo comunicativo con riferimento alle operazioni di cessione effettuate a partire dal 1° luglio 2018.
In particolare, come precisato al paragrafo 2 del provvedimento in questione, l’obbligo che decorre dal prossimo 1° luglio 2018 riguarda per ora i soli soggetti passivi Iva che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.
Come precisato dalle motivazioni al provvedimento direttoriale n. 106701/2018, al fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti amministrativi dei gestori dei distributori stradali di carburante, anche in vista dell’interoperabilità tra le banche dati esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico e presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché per limitare gli impatti operativi su questi ultimi, con successivi provvedimenti verranno individuate le altre categorie di soggetti e saranno definite modalità e termini graduali per l’adempimento dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi e dei dati del registro di carico e scarico dei carburanti, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti stessi, fermo restando che l’ultimo termine viene individuato nella data del 1° gennaio 2020.