L’estensione dell’obbligo di certificazione verde, green pass, per tutti coloro che dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 accedono ai luoghi di lavoro.

In data 21 settembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 il Dl 21 settembre 2021, n. 127 (Clicca qui) con il quale è stato previsto dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 per coloro che accedono ai luoghi in cui è svolta un’attività lavorativa.
L’obbligo del certificato per l’accesso al luogo di lavoro ha efficacia per tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni.

Considerato la delicatezza del provvedimento e delle relative ricadute operative ed organizzative si propone di seguito una elencazione degli adempimenti attualmente previsti in attesa di ulteriori delucidazioni o modifiche normative.

A carico lavoratore/personale esterno:
Dal 15 ottobre 2021:
l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 oppure idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute dalla quale si evince l’esenzione dal vincolo vaccinale.

A carico datore di lavoro:
Entro il 15 ottobre 2021:

– informare il personale interno e esterno all’azienda del nuovo obbligo di legge a partire dal 15/10/2021 ( vedi modello Clicca qui)
– redazione di apposita procedura che definisca:

  • le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;
  • individuano con atto formale, i soggetti incaricati all’accertamento degli obblighi previsti dal Decreto;

Dal 15 ottobre 2021:

  • verifica , anche a campione, con richiesta da parte del datore di lavoro, o suo incaricato, del possesso del green pass sia ai propri dipendenti sia a coloro che entrano in anzienda per motivi diversi collegati all’attività lavorativa o di formazione o di volontariato. e procedere alla successiva verifica a coloro che accedono al luogo di lavoro mediante l’utilizzo delll’app: “VerificaC19”.
  • I lavoratori che risultano inadempienti rispetto alle prescrizioni normative verranno allontanati dal posto di lavoro e considerati assenti ingiustificati (quindi non retribuiti), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Sanzioni
A carico del datore di lavoro
Sanzione amministrativa compresa tra 400,00 e 1.000,00 Euro per mancata adozione di idonee misure organizzative e per la mancata verifica del rispetto delle prescrizione di legge (possesso del green pass).

A carico del lavoratore
Sanzione amministrativa compresa tra 600,00 e 1.500,00 Euro per il mancato possesso della certificazione verde o la mancata esibizione se richiesta dello stessa certificazione da parte di tutti i lavoratori e altre personale esterne che accedono in azienda.

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto su segnalazione dei soggetti incaricati dell’accertamento.

Gestione della privacy
I Decreti Legge 10 settembre n. 122 e 21 settembre 2021 n. 127, non contengono alcuna specifica previsione in merito alle cautele e modalità operative da adottare per la tutela della privacy; pertanto, in merito a detti profili occorre rifarsi a quanto già previsto dai precedenti provvedimenti, oltre che ai principi generali del GDPR.

Si precisa infine che rimangono in vigore le disposizioni già previste dai protocolli del 2020 in materia di salute e sicurezza connessi al Covid 19 sottoscritti dalle parti sociali e dai Ministeri competenti.

Scarica la circolare in pdf.