Proroga dell’obbligo di certificazione verde, green pass, per tutti.
Nuove disposizioni a partire dal 15/02/2022 per gli ultracinquantenni per accedere ai luoghi di lavoro.

Richiamiamo la circolare Apindustria del 24/09/2021 prot. 140/21 (clicca qui) per comunicare le nuove misure introdotte dai D.L. 30/12/2021 (clicca qui) e D.L. 07/01/2022 (clicca qui) per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, ai fini del contenimento della diffusione dell’epidemia.
E’ stato previsto un obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani e per i cittadini di altri stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia, che abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022, ossia nati prima del 15/06/1972 (eccezion fatta per i soggetti esenti).
Per tali soggetti che entro il 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) o che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (entro i termini previsti) o che non abbiano effettuato la dose di richiamo entro i termini di validità della certificazione verde Covid-19, è prevista una sanzione pecuniaria di 100 euro. La sanzione è irrogata dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate a valle del procedimento amministrativo previsto dal decreto.
I lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale che comunicano all’azienda di non essere in possesso della suddetta certificazione verde o che ne risultano privi al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati:
– senza conseguenze disciplinari;
– con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Ricordiamo che la violazione da parte del lavoratore che accede al posto di lavoro in violazione dell’obbligo vaccinale e/o di esibizione del green pass è punita con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500.
A carico del datore di lavoro che ometta di verificare il rispetto dell’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, al fine dell’accesso al luogo di lavoro, è applicabile la sanzione amministrativa da 400 euro a 1.000 euro, di competenza del Prefetto.

Riepilogando:

  • per lavoratori di età inferiore ai 50 anni per accedere al posto di lavoro è sufficiente il cosiddetto green pass base (ottenuto anche da tampone rapido o molecolare ),
  • per i lavoratori ultracinquantenni, a partire dal 15/02/2022, potranno accedere al lavoro solo con il green pass rafforzato (ottenuto da vaccinazione).

Ricordiamo che l’obbligo di verifica del possesso del green passa resta in capo al datore di lavoro secondo le modalità già previste nelle procedure individuate per le verifiche iniziate il 15/10/2021 ed allo stato attuale permane fino al 31/03/2022, data di fine stato di emergenza.

Alleghiamo il modello aggiornato della procedura interna di controllo delle certificazioni (clicca qui).

Scarica la circolare in pdf.