In data 23 marzo 2021 è entrato in vigore il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (clicca qui), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021, recante misure a sostegno dei settori economici e lavorativi più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i predetti decreti e per la tutela della salute in connessione al perdurare dell’emergenza epidemiologica.
In materia di lavoro e gestione del personale le principali novità sono le seguenti:

  • ammortizzatori sociali – ulteriori settimane causale “emergenza Covid 19”
  • blocco dei licenziamenti
  • proroga o rinnovo di contratti a termine
  • misure a sostegno dei lavoratori in condizioni di fragilità
  • semplificazione per l’accesso alla Naspi

Ammortizzatori sociali – ulteriori settimane causale “emergenza Covid 19”

Il decreto prevede la proroga degli ammortizzatori sociali riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 con causale “emergenza COVID-19” di cui agli articoli 18 e ss del decreto-legge 18/2020 – cd. “Cura Italia” per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nello specifico il numero delle settimane e il periodo di riferimento mutano a seconda dell’ammortizzatore sociale utilizzato:

  • Cigo – ulteriori 13 settimane per il periodo 1° aprile – 30 giugno 2021
  • Fis, Cigo in Deroga – ulteriori 28 settimane per il periodo 1° aprile e il 31 dicembre 2021

In conformità al precedente intervento non è previsto alcun contributo addizionale.
Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. (In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.)

Blocco dei licenziamenti

Viene altresì confermato il blocco dei licenziamenti, collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, la cui precedente scadenza era prevista per il 31 marzo 2021.
I nuovi termini si differenziano a seconda dell’ammortizzatore sociale che l’azienda può utilizzare:

  • 30 Giugno 2021 – Per le aziende che possono fruire della Cigo
  • 31 Ottobre 2021 – Per le aziende che non hanno strumenti ordinari di integrazione al reddito, e sono dunque beneficiari di cassa integrazione in deroga emergenziale o assegno ordinario.

Tali divieti non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Proroga o rinnovo di contratti a termine

In conseguenza dell’emergenza epidemiologica è prorogato al 31 dicembre 2021 la possibilità di rinnovare o prorogare, in deroga all’art. 21 del DLgs 81/2015, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle specifiche causali di cui all’art. 19,c.1, Dlgs 81/2015, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi.
Le disposizione specifica che non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti per effetto delle precedenti deroghe.

Misure a sostegno dei lavoratori in condizioni di fragilità

Il decreto dispone la proroga sino al 30 giugno delle misure in favore dei cd. lavoratori fragili che sono particolarmente a rischio in caso di contagio dal virus Sars-Covid 19 e che necessitano di particolari forme di tutela.
I lavoratori interessati dalla disposizione sono:
1) lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992);
2) lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
L’assenza di tali lavoratori è stata esplicitamente esclusa dalla computabilità ai fini del periodo di comporto e non rileva ai fini dell’indennità erogata dall’Inps a titolo di indennità di accompagnamento.

Semplificazione per l’accesso alla Naspi

L’indennità Naspi è concessa a seguito della disoccupazione involontaria a prescindere dalla sussistenza del requisito della maturazione delle 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
La presente disposizione riguarda le indennità Naspi concesse dal 23 marzo 2021, giorno di entrata in vigore del presente decreto, al 31 dicembre 2021.

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