Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2018 n 273 il DM del Ministero Salute 27 settembre 2018 recante “Procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione, nonché degli adempimenti e delle comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare nell’ambito dell’attività di vigilanza e sorveglianza di cui agli articoli 7, 21, 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.”

Con l’articolo 3 sono stabilite le modalità per l’indicazione delle informazioni obbligatorie per i prodotti non preconfezionati, o di quelli confezionati dal venditore su richiesta dell’acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata. Con l’articolo 3, comma 1, del DM in esame viene stabilito che le informazioni relative all’etichettatura obbligatoria prevista per detti prodotti, devono essere riportate in lingua italiana, pena sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 4.000.

In particolare, oltre alle informazioni quali il nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona responsabile, il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto cosmetico, l’elenco degli ingredienti, devono essere riportate in in lingua italiana, le informazioni relative al contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o in volume, fatta eccezione per gli imballaggi con un contenuto inferiore a 5 g o a 5 ml, i campioni gratuiti e le monodosi. Per quanto riguarda gli imballaggi preconfezionati, che vengono solitamente commercializzati per insieme di pezzi e per i quali l’indicazione del peso o del volume non ha alcun rilievo, viene previsto che il contenuto può non essere indicato, purché sull’imballaggio venga menzionato il numero di pezzi. Questa indicazione non è necessaria qualora il numero di pezzi sia facile da determinare dall’esterno o qualora il prodotto venga solitamente commercializzato solo ad unità.

Inoltre devono essere riportate in lingua italiana le informazioni relative alla data fino alla quale il prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate, continua a svolgere la sua funzione iniziale e, in particolare, è sicuro per la salute umana se utilizzato in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili («data di durata minima»). La data stessa oppure le indicazioni relative alla sua localizzazione sull’imballaggio sono precedute dal simbolo:

oppure dalla dicitura: “Usare preferibilmente entro”. La data di durata minima deve essere indicata in modo chiaro e deve essere composta, nell’ordine, del mese e dell’anno oppure del giorno, del mese e dell’anno. Se necessario, tale indicazione è completata precisando anche le condizioni da rispettare per garantire la durata indicata.

L’indicazione della data di durata minima non è obbligatoria per i prodotti cosmetici che abbiano una durata minima superiore ai trenta mesi. Per tali prodotti deve essere riportata un’indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, è sicuro e può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Tale informazione è indicata, tranne nei casi in cui il concetto di conservazione dopo l’apertura non è rilevante, tramite il simbolo:

seguito dal periodo (espresso in mesi e/o anni).

Infine le informazioni relative alle precauzioni particolari per l’impiego, nonché le eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale; alla funzione del prodotto cosmetico, salvo nel caso in cui risulta dalla sua presentazione; alle precauzioni particolari per l’impiego e l’elenco degli ingredienti, nel caso in cui sia impossibile, dal punto di vista pratico, indicarle sull’etichetta. Dette informazioni devono essere riportate su un foglio, o su un’etichetta, o su una fascetta o su un cartellino che deve essere allegato o fissato al prodotto cosmetico e, nel caso in cui ciò non sia possibile, le precauzioni particolari per l’impiego devono essere riportate sul recipiente o sull’imballaggio e l’elenco degli ingredienti devono essere indicate sull’imballaggio. Dette informazioni possono essere riportate in forma abbreviata oppure con il simbolo:

Da ultime le informazioni relative ad un avviso collocato in prossimità del contenitore nel quale il prodotto cosmetico è esposto per la vendita, nel caso del sapone e delle perle da bagno, nonché di altri prodotti piccoli, ove sia praticamente impossibile far figurare l’elenco degli ingredienti su un’etichetta, o su una fascetta, o su un cartellino, o su un foglio di istruzioni allegato; le informazioni previste specificatamente per i cosmetici non preconfezionati o per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell’acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata.

Qualora le indicazioni di cui sopra sono apposte in più lingue, le medesime devono essere riportate anche in lingua italiana, fedeli nel contenuto al testo originale e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue. Sono ammesse espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

Con gli articoli 6 e 7 vengono fissate le procedure del controllo del mercato interno dei cosmetici e le modalità per l’effettuazione delle verifiche ispettive, dei controlli e dei campionamenti di detti prodotti.

Con gli articoli 8, 9 e 11 viene stabilito l’obbligo per le imprese del settore cosmetico in esercizio alla data del 23 dicembre 2018, di inviare entro il 23 giugno 2019 apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Ministero e alla Regione competente per territorio. Il mancato adempimento comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 6.000.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni, si intende per:

  • prodotto cosmetico, qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei;

  • produzione di prodotti cosmetici, l’effettuazione di una o più fasi di fabbricazione del prodotto cosmetico, quale la preparazione del semilavorato, la preparazione della miscela finale, la ripartizione nel recipiente finale, il confezionamento nell’imballaggio secondario e l’etichettatura;

  • messa a disposizione sul mercato, la fornitura di un prodotto cosmetico per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

Sono soggetti alle disposizioni previste dal Decreto in questione, coloro che effettuano:

  • la produzione in proprio o per conto terzi di prodotti cosmetici, ivi inclusa la produzione estemporanea e di piccoli volumi per la messa a disposizione sul mercato del prodotto;

  • le fasi di lavorazione, trasformazione e ripartizione nel recipiente finale di semilavorati importati da Paesi terzi, finalizzate alla produzione di prodotti cosmetici.

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