Con Legge n. 85/2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 2023, n. 3. è stato convertito il decreto legge 4 maggio 2023, n. 48.

Tra le numerose ed estremamente rilevanti materie toccate, riportiamo di seguito in modo sintetico gli interventi in materia di politiche sociali e di lavoro.
Sarà nostra cura fornire nel dettaglio successivamente ulteriori indicazioni con circolari distinte per argomento.

Maggiorazione dell’assegno unico e universale
Il decreto estende l’applicazione della maggiorazione di € 32,40 mensili (valore dell’anno 2023) dell’assegno unico prevista dall’art. 4, comma 8, D.Lgs. n. 230/2021, anche nel caso di unico genitore lavoratore ove l’altro risulti deceduto. La maggiorazione è riconosciuta per un periodo massimo di 5 anni successivi all’evento, nel limite di godimento dell’assegno.

Modifiche al contratto di lavoro a termine
L’intervento del legislatore ha voluto modificare sensibilmente le causali previste per la stipulazione di un contratto a tempo determinato. In particolare si è voluto garantire maggior libertà di determinare opzioni alla contrattazione collettiva, riconoscendo la possibilità di individuare le esigenze che giustificano l’apposizione di un termine ai contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi.
Il decreto, dunque, sostituisce le causali precedentemente introdotte dal cd. Decreto Dignità, permettendo così la stipulazione di contratti a termine, a far data dal 5 maggio 2023, in presenza delle seguenti causali:
a) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, ovvero dalle RSA o dalle RSU;
b) in assenza della previsione della contrattazione collettiva, esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti (fino al 30 aprile 2024);
c) sostituzione di altri lavoratori.

Riduzione del cuneo fiscale
Il decreto ha innalzato ulteriormente la percentuale di esonero dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori dipendenti. Nello specifico, per i periodi di paga compresi tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023 viene innalzato dal 2 al 6% l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori dipendenti se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di € 2.962. L’esonero è invece innalzato dal 3 al 7% se la retribuzione è inferiore a € 1.923. Tali modifiche non hanno però effetto sulla 13° mensilità né in caso di liquidazione annuale né in caso di liquidazione mensile. Restano quindi confermate le aliquote di esonero precedenti.

Fringe benefit
Viene previsto l’innalzamento della soglia dei fringe benefit non soggetti a tassazione. In particolare, per il solo anno di imposta 2023 non concorrono a formare reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche entro il limite complessivo di € 3.000. Tale previsione, tuttavia, è garantita esclusivamente ai lavoratori dipendenti con figli a carico. Tale beneficio è applicato se il lavoratore dichiara, verosimilmente attraverso un’autocertificazione, di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli a carico ai sensi dell’art. 12 comma 2 del Tuir. Per la messa in opera di questa opportunità è necessario attendere i necessari chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Incentivi all’occupazione giovanile
A sostegno dell’occupazione giovanile, il legislatore intende erogare un incentivo nei confronti dei datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° giugno 2023 e il 31 dicembre 2023 assumano giovani che si trovino in determinate condizioni. In particolari tali soggetti:
a) alla data dell’assunzione non devono aver ancora compiuto 30 anni di età;
b) non devono risultare occupati o inseriti in corsi di studio o formazione;
c) devono essere registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.
Tale incentivo, è riconosciuto su domanda per un anno nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali ed è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione dei giovani under 36 e con altri esoneri previsti dalla normativa vigente. In questo caso, l’incentivo è ridotto al 20% della retribuzione per ogni giovane assunto.
Il beneficio spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, mentre ne è esclusa l’applicazione ai rapporti di lavoro domestico.
La domanda va trasmessa telematicamente all’Inps e, in caso di comunicazione di un’effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo, il richiedente ha 7 giorni di tempo per procedere alla stipulazione del contratto di lavoro, da comunicare poi all’Inps entro i successivi 7 giorni. L’incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

Semplificazioni in materia di informazioni ai lavoratori
Vengono disposte alcune semplificazioni in merito agli obblighi informativi che riguardano il rapporto di lavoro previsti dal c.d. decreto Trasparenza (D.Lgs. n. 104/2022). In particolare, viene previsto che alcune informazioni, tra cui la durata del periodo di prova, il diritto a ricevere la formazione, l’importo del compenso e dei suoi elementi costitutivi e la programmazione dell’orario di lavoro, possono essere comunicate ai lavoratori con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, applicabile. Per garantire la semplificazione di tali adempimenti, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi e gli eventuali regolamenti aziendali.

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