Novità in tema di aliquote contributive e minimali secondo disposizioni Enasarco.

A partire dal 2018 le aliquote contributive saranno le seguenti:

1. Per Fondo di Previdenza l’aliquota contributiva passa dal 15,55% dal 16%, equamente suddivisa tra agente e mandante, quindi 8% sull’imponibile provvigionale per ciascuna parte.

2. Per il Fondo di Assistenza per agenti operante in forma di società di capitali (Srl e SpA) non è stato previsto alcun ulteriore incremento, pertanto il contributo rimane invariato dal 2016 ovvero 4,00% (per importi provvigionali fino ad € 13.000.000,00) suddivisa tra agente e mandante come segue: carico agente 1,00%, a carico mandante 3,00%.

I Massimali Contributivi per il 2018 variano leggermente rispetto agli ultimi tre anni.
Per gli agenti operanti in forma individuale o società di persone l’importo è pari a:
– € 37.913,00 per gli agenti monomandatari;
– € 25,275,00 per gli agenti plurimandatari.
L’Enasarco precisa che il limite di € 25.275,00 per gli agenti plurimandatari è riferito ad ogni singola società mandante, quindi in caso di un Agente Plurimandatario saranno presenti tanti massimali per quante Mandanti l’Agente stesso rappresenta.
Nel caso di agenti operanti in Società il minimale ed il massimale si intendono riferiti alla Società e non ai singoli soci e pertanto il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione.

I Minimali Contributivi per il 2018 sono leggermente aumentati:
– € 846,00 (€ 105,75 a trimestre) per gli agenti monomandatari;
– € 423,00 (€ 211,50 a trimestre) per gli agenti plurimandatari.

Scadenze
L’adempimento relativo al versamento trimestrale dei contributi è a carico della mandante, nel rispetto delle scadenze sotto indicate:
– primo trimestre (01.01 – 31.03) entro il 21 maggio 2018;
– secondo trimestre (01.04 – 30.06) entro il 21 agosto 2018;
– terzo trimestre (01.07 – 30.09) entro il 20 novembre 2018;
– quarto trimestre (01.10 – 31.12) entro il 20 febbraio 2019.

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