L’Inps con il messaggio 1276 del 25.03.2021 ha reso noto le prime indicazioni del nuovo congedo introdotto dall’art. 2 c. 2 e 3 DL 30/ 2021 per i genitori con figli affetti da SARS Covid- 19, in quarantena da contatto ovvero nei casi in cui l’attività didattica in presenza sia sospesa o i centri diurni assistenziali siano chiusi.

In sintesi i congedi previsti sono i seguenti.

  • Genitori di figli conviventi minori di 14 anni – Diritto di astensione dall’attività lavorativa con indennizzato al 50% – Domande di congedo gestite dall’INPS
  • Genitori di figli di età compresa tra i 14 e 16 anni – Diritto di astensione dall’attività senza la corresponsione di retribuzione o indennità – Domande presentate al solo datore di lavoro e NON all’INPS
  • Genitori di figli con disabilità grave (nessun limite di età) – Diritto di astensione dall’attività  lavorativa con indennizzato al 50% – Domande di congedo  gestite dall’INPS

Rinviamo al messaggio 1276 del 25.03.2021 (clicca qui) per la verifica dei requisiti richiesti.

L’Istituto comunica che le procedure amministrative e informatiche di presentazione delle domande del nuovo congedo indennizzato sono in fase di implementazione.
Sarà cura dell’Inps comunicare il rilascio del nuovo sistema per la presentazione delle pratiche anche con effetto retroattivo.
È, comunque, già possibile fruire anche del congedo indennizzato con richiesta al proprio datore di lavoro e procedendo successivamente alla regolarizzazione dello stesso mediante la presentazione dell’apposita domanda telematica all’INPS.