Ricordiamo che la Legge 68 del 12 marzo 1999 e i successivi interventi di integrazione e modifica (Decreti 151/2015 e 185/2016) prevede precise norme in materia di collocamento obbligatorio a tutela dei lavoratori disabili.

La disciplina che regola la materia si sostanzia in un obbligo, per le aziende con una forza lavoro maggiore/uguale a 15 dipendenti, ad assumere lavoratori disabili, i quali, altrimenti, in considerazione delle loro menomazioni fisiche e psichiche, rimarrebbero ai margini del mercato del lavoro.

Ogni anno le aziende interessate sono obbligate a provvedere all’invio, entro il 31 gennaio, di una denuncia telematica denominata “prospetto informativo”, richiesta al fine di comunicare agli uffici preposti al collocamento dei disabili l’eventuale insorgenza degli obblighi imposti dalla Legge 68/1999.

L’omessa o tardiva trasmissione è punita, in base all’articolo 15, comma 1, della Legge 68/1999, con una sanzione amministrativa che è stata aumentata dal Decreto Ministeriale 194/2021, con decorrenza 1° gennaio 2022, dai precedenti 635,11 a 702,43 euro, nonché con una maggiorazione per ogni giorno di ulteriore ritardo anch’essa incrementata da 30,76 a 34,02 euro. L’obbligo interessa i datori di lavoro con almeno 15 dipendenti, con la sola eccezione di quelli la cui situazione è invariata rispetto a quella in essere al 31 dicembre 2022, e che pertanto possono omettere di inviare la nuova dichiarazione. La mancata assunzione del disabile è pari a 5 volte l’importo del contributo esonerativo, cioè ammonta a 196,05 euro al giorno per ogni disabile/categoria protetta non assunto.

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