Fonte Ministero Ambiente

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2018 n. 125 il DM del Ministero Ambiente 17 maggio 2018 recante “Criteri ambientali minimi per la fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori di pelle”.

Questo documento è parte integrante del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, di seguito PAN GPP1, e tiene conto di quanto proposto nelle Comunicazioni della Commissione Europea COM(2008)397 recante “Piano d’azione su produzione e consumo sostenibili e politica industriale sostenibile”, COM(2008)400 “Appalti pubblici per un ambiente migliore” e COM(2011)571 “Tabella di marcia verso l’Europa efficiente nell’impiego delle risorse”. Esso definisce i criteri ambientali minimi – CAM – che, ai sensi del D.Lgs 50/2016, le Amministrazioni pubbliche debbono utilizzare nell’ambito delle procedure per gli appalti di fornitura di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle.

Infatti, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 50/2016 le Amministrazioni che intendono procedere all’appalto per la fornitura di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle, debbono inserire nella documentazione di gara , per qualunque importo e per l’intero valore delle gare, almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali (criteri di base) definite nel presente documento e, nello stabilire i criteri di aggiudicazione (art. 95), devono altresì tener conto dei criteri premianti ivi definiti.

Gli articoli inclusi nel presente documento su cui si definiscono i criteri ambientali minimi sono i seguenti:
Calzature non DPI (CPV 19300000-9) (senza marcatura CE);
Calzature DPI di categoria “O” (CPV 18830000-6):calzature da lavoro senza puntale di protezione;
Calzature DPI di protezione di categoria “P” (CPV 18830000-6): calzature di protezione, con puntale di protezione mediamente resistente (la metà della categoria S);
Calzature DPI di sicurezza di categoria “S” (CPV 18830000-6) calzature di sicurezza, con puntale di protezione particolarmente resistente;
Borse, zaini, valigie e articoli in pelle (CPV 18900000-8)

Sugli articoli riportati, ovvero calzature e accessori in pelle, si definiscono criteri ambientali minimi anche qualora ricompresi in Bandi di Gara che riportino, come principale, un CPV diverso (ad esempio, se presenti in bandi relativi a capi di abbigliamento, divise e indumenti di protezione).

Nella definizione dei criteri ambientali minimi sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti:
definizione delle classi di prodotto il più vicina possibile alle tipologie presenti nelle gare “tipo” già indette;
richiamo al rispetto dei requisiti di legge e adozione di principi più cautelativi ove necessario;
valutazione degli impatti dell’intera filiera produttiva (dalle fasi di lavorazione delle materie prime, in particolare pelle e cuoio, sino all’assemblaggio finale dei prodotti) sulla base delle batev, e di studi e normativa volontaria di settore;
requisiti di qualità e sicurezza del prodotto e riduzione impatti ambientali e sociali;
considerazione di aspetti etici e sociali in relazione alla realtà produttiva;
criteri premianti sulla base dell’ottimizzazione di processi, minimizzazione impatti di lavorazione e principi di circolarità dell’economia.

Si ricorda che i Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato. Sono definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del mare.
i
Ad ora sono stati adottati CAM per 17 categorie di forniture ed affidamenti.

Link a CAM in vigore

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