Frequentemente capita che i datori di lavoro non ritengano “corretto” consegnare al dipendente in uscita, anche a seguito di una esplicita richiesta da parte dello stesso, gli attestati di frequenza a corsi finanziati dall’azienda e svolti durante l’orario di lavoro.

Un recente provvedimento del Garante della Privacy ha stabilito che gli attestati di qualificazione professionale conseguiti durante il rapporto di lavoro possono costituire dati personali che il lavoratore ha diritto di richiedere, in base alla legge sulla privacy, al suo ex datore di lavoro.

Come anticipato lo ha stabilito il Garante ordinando ad una società di mettere a disposizione di un ex dipendente che si era rivolto all’Autorità lamentando la violazione del diritto di accesso previsto dall’art. 13 della legge n. 675/96, tutte le informazioni personali custodite negli archivi dell’azienda ivi incluse quelle inerenti ai giudizi e alle note di qualifica professionale, quindi, non solo i dati identificativi.

Va ricordato che la mancata osservanza dei provvedimenti dell’ Autorità è sanzionata penalmente dalla legge sulla privacy e che il Garante ha il potere di intervenire, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato, per assicurarne l’esecuzione.

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