BILANCIO – I FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Le modalità attraverso le quali occorre tenere in considerazione i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio

In tema di redazione dei bilanci, l’Oic (Organismo Italiano di Contabilità) interviene con una newsletter (pubblicata il 19 marzo 2018) chiarendo le modalità attraverso le quali occorre tenere in considerazione i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio (entro il termine di redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori, ovvero anche successivamente, entro il termine di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, se l’evento si dimostra particolarmente significativo).

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Il principio contabile Oic 29 distingue in due gruppi gli eventi.
Il primo comprende eventi che devono necessariamente essere rilevati nei conti del bilancio in chiusura, anche se manifestatiti dopo il 31 dicembre: si tratta di quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio. Lo stesso principio contabile ne propone alcuni esempi (che quindi non devono essere intesi come una elencazione tassativa):

  • la definizione dopo la chiusura dell’esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data;
  • i fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio da cui emerga che talune attività già alla data di bilancio avevano subito riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato rispetto al costo (a seconda delle fattispecie) ovvero evidenzino situazioni, esistenti alla data di bilancio, che incidano sulle valutazioni di bilancio (ad esempio il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura, che normalmente indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio, ovvero la vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo, che fornisce l’indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio);
  • la determinazione, dopo la data di chiusura dell’esercizio, del costo di attività acquistate o del corrispettivo di attività vendute, prima della data di chiusura dell’esercizio di riferimento;
  • la determinazione, dopo la chiusura dell’esercizio, di un premio da corrispondere a dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative all’esercizio chiuso;
  • la scoperta di un errore o di una frode.

Il secondo gruppo di operazioni riguarda invece eventi che non devono essere rilevati nei conti della società (o, per meglio dire, impatteranno nei conti dell’anno successivo). Nel bilancio in chiusura è comunque richiesto di dare adeguata informativa (in nota integrativa) quando l’evento sia da intendersi rilevante per la valutazione dei risultati ottenuti. Anche in questo caso il principio contabile porta alcuni esempi di fatti da non rilevare:

  • la diminuzione nel valore di mercato di taluni strumenti finanziari nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell’esercizio, qualora tale riduzione riflette condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell’esercizio;
  • la distruzione di impianti di produzione causata da calamità;
  • la perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio con valute estere;
  • la sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo termine conclusasi nel periodo tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di formazione del bilancio;
  • la ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di formazione del bilancio.

Il chiarimento dell’Oic
Come detto, sul tema è recentemente intervenuto l’Oic: tra i chiarimenti forniti, è presente un passaggio riguardante circa l’interpretazione da attribuire alla sezione 4 del principio contabile Oic 29, dedicato alla gestione dei fatti interventi dopo la chiusura dell’esercizio.
L’esempio rappresentato riguarda il classico caso di esito del contenzioso nei primi mesi dell’anno successivo quello oggetto di bilancio. Secondo l’Oic tale evento richiede esclusivamente la necessità di aggiornare la stima (in quanto passività già esistenti alla chiusura dell’esercizio, tenuto conto delle condizioni in essere alla data di chiusura del bilancio), senza però procedere ad una riclassificazione della passività: quindi l’importo accantonato deve essere oggetto di aggiornamento, ma la certezza sopravvenuta non può portare a riqualificare il fondo come debito.