Nel caso in cui la convocazione non fosse avvenuta secondo le disposizioni civilistiche/statutarie l’assemblea si intenderà regolarmente costituita solo se totalitaria, ovvero quando sia presente l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci se non presenti siano informati della riunione e non si oppongano alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno (articolo 2479-bis, ultimo comma, cod. civ.).
Termini per la convocazione
8 giorni prima dell’adunanza Secondo codice civile
Altro termine Se previsto dallo statuto
Approvazione del bilancio
Compito degli amministratori che hanno redatto il progetto di bilancio è anche quello di metterlo a disposizione degli organi di controllo e dei soci affinché essi possano esaminarlo in vista della approvazione.
Termine di comunicazione del progetto di bilancio agli organi di controllo
– 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea di approvazione
Termine di comunicazione del progetto di bilancio ai soci
– 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea di approvazione
Il codice civile impone quindi due termini temporali di cui si deve tener conto per stabilire la data dell’adunanza per l’approvazione del bilancio. Difatti non solo si deve tener conto dei 120 giorni ma anche dei 30 e dei 15 demandati a sindaci/revisori e ai soci.
Esiste quindi una linea temporale di approvazione del bilancio di esercizio.
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Anno di imposta coincidente con l’anno solare – termine ordinario di 120 giorni
se assemblea dei soci
30 aprile
deposito presso la sede sociale del progetto e delle relazioni di sindaci e revisori
15 aprile
comunicazione del progetto di bilancio agli organi di controllo
31 marzo
adunanza del CdA, ovvero la determina dell’AU, che redige il progetto
31 marzo
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anno di imposta coincidente con l’anno solare – termine straordinario di 180 giorni
se assemblea dei soci
29 giugno
deposito presso la sede sociale del progetto e delle relazioni di sindaci e revisori
14 giugno
comunicazione del progetto di bilancio agli organi di controllo
30 maggio
adunanza del CdA, ovvero la determina dell’AU, che redige il progetto
30 maggio
Affinché il progetto venga approvato validamente l’organo amministrativo dovrà rispettare anche i termini di convocazione delle assemblee, considerate le adunanze stabilite come negli esempi che precedono in data 30 aprile ovvero 29 giugno, nel caso di srl con termine suppletivo di otto giorni la convocazione va fatta entro il 22 marzo ovvero 21 giugno.
In caso di assenza degli organi di controllo, verrà meno il termine dei trenta giorni per la comunicazione del progetto mentre risulterà valido il termine dei quindici giorni per il deposito presso la sede. Si ricorda anche che è facoltà dell’organo di controllo rinunciare ai quindici giorni attribuitigli dal codice ed effettuare i propri controlli e le proprie relazioni in un lasso di tempo più ridotto.
Deposito del fascicolo di bilancio
L’articolo 2435, cod. civ. prevede che il bilancio d’esercizio, unitamente alla relazione sulla gestione, alla relazione degli organi di controllo e al verbale dell’assemblea venga depositato presso il Registro delle Imprese entro i 30 giorni successivi all’approvazione.
Sempre con riferimento agli esempi di cui sopra i termini per il deposito del bilancio in caso di assemblea di approvazione il 30 aprile, ovvero il 29 giugno, risulteranno essere i seguenti:
Deposito del bilancio
assemblea di approvazione data di deposito
30 aprile 30 maggio
29 giugno 29 luglio