Il D.Lgs. n. 199/2021 definisce il biometano come combustibile ottenuto dalla purificazione del biogas in moda da risultare idoneo per l’immissione in rete gas (art. 2 c. 1 lett. aa). All’art. 24 c. 2, del medesimo decreto è previsto che il biometano, prodotto a partire da rifiuti, cessi di essere considerato rifiuto se rispetta le caratteristiche previste dall’art. 3 del DM 02.03.2018.

Il DM 02.03.2018 suddetto all’art. 3 c. 4 prevede che per quanto concerne la qualità del biometano immesso in rete al di fuori delle reti del gas con obbligo di connessioni di terzi, il produttore del biometano deve assicurare quanto previsto al c. 1 effettuando misure di qualità secondo le modalità e frequenze previste dal rapporto tecnico UNI/TR 11537:2016.

Si ricorda che il suddetto D.Lgs. n. 199/2021 recepisce la direttiva Ue 2018/2001 sulle fonti rinnovabili, cosiddetta Red II (Renewable energy directive). Il decreto, in vigore dal 15 dicembre 2021, definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 22 aprile 2021, n. 53.

L’Italia intende conseguire un obiettivo minimo del 30% come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo con un obiettivo di incremento indicativo di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento pari a 1,3 punti percentuali come media annuale calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030.

Il Titolo II recante i “Regimi di sostegno e strumenti di promozione” disciplina al Capo II i  regimi di sostegno applicati all’energia prodotta da fonti rinnovabili:

Il Titolo III disciplina le procedure autorizzative prevedendo semplificazioni ai procedimenti autorizzativi e amministrativi introdotti dal decreto legislativo 28/2011, per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Per quanto concerne l’obbligo di utilizzo dell’energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, il decreto prevede che i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti, per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 199/2021, prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all’Allegato III del decreto.
L’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, a tale obbligo di integrazione, deve essere evidenziata dal progettista nella relazione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 192/05, e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tali casi il valore di energia primaria non rinnovabile dell’edificio è ridotto secondo quanto previsto all’Allegato III, paragrafo 4.

Il Titolo IV disciplina l’autoconsumo, le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di rete e il Capo III del Titolo V contiene semplificazioni in materia di autorizzazione delle infrastrutture di ricarica.

Infine, l’art. 47 ritorna sul tema della qualificazione degli installatori e manutentori straordinari di sistemi a fonti rinnovabili ribadendo che:
– La qualifica professionale per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita automaticamente con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), a-bis), b), o d) dell’articolo 4, comma 1, del DM 37/08.
– A decorrere dal 4 agosto 2013, il requisito tecnico-professionale del possesso di un titolo o attestato di formazione professionale, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del DM 37/08, si intende rispettato quando tale titolo o attestato di formazione professionale sono rilasciati nel rispetto dei criteri di cui all’Allegato 4 al Decreto legislativo 28/2011, previo un periodo di formazione alle dirette dipendenze di una impresa del settore pari a due anni.
Decreto RED II

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