Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18.07.2020 n. 180 la legge17.07.2020 n. 77 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, cosiddetto Decreto Rilancio.

Il provvedimento contiene alcune disposizioni in materia ambientale che riguardano il deposito temporaneo di rifiuti, la gestione di rifiuti costituiti da mascherine e guanti monouso e di plastic tax

In particolare per quanto riguarda il deposito temporaneo di rifiuti, l’art. 228-bis  abroga la precedente disposizione (art. 113-bis della legge n. 27/20209 che aveva introdotto, per il periodo di emergenza sanitaria, una deroga al regime di gestione del deposito temporaneo dei rifiuti ex d.lgs. n. 152/2006. Con la nuova legge 77/2020 sono quindi ripristinate le previsioni relative alla gestione ordinaria del deposito temporaneo dei rifiuti previste dal d.lgs. n. 152/2006 ex art. 183, comma 1, lett. bb) che si riporta:
bb) «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile , presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modifica­zioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

Il nuovo provvedimento fa salvi i casi in cui le Regioni abbiano provveduto a disciplinare la materia con proprie ordinanze; si ricorda che la Regione Veneto ha emanato l’ordinanza n. 41 del 15 aprile 2020 recante “Disposizioni urgenti in materia di gestione rifiuti a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii.”

La legge di conversione 77/2020 con l’art. 229-bis introduce disposizioni relativamente all’aumento dei rifiuti costituiti da mascherine e guanti monouso. Prevede l’emanazione da parte del Ministero Ambiente di linee guida contenenti le misure da applicare, durante il periodo di emergenza sanitaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, per la raccolta di tali dispositivi usati sia presso gli esercizi della grande distribuzione, le pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del terziario sia presso le attività produttive mediante l’installazione di box dedicati presso gli impianti. Inoltre dovranno essere definiti, con apposito decreto ministeriale del Ministero dell’ambiente, dei criteri minimi ambientali relativi alle mascherine filtranti, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici al fine promuovere prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili.
Infine è prevista l’applicazione, in caso di abbandono di mascherine e guanti monouso, della sanzione amministrativa pecuniaria da trenta a centocinquanta euro prevista dall’art. 255, comma 1-bis, del d.lgs. n. 152/2006.

L’art. 133 prevede il rinvio al 1° gennaio 2021 delle disposizioni previste per la cosiddetta plastic tax.

Scarica ord. Regione Veneto 41/2020