Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 24/2/2023 il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”.

Con tale decreto il Governo intende “definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)”.
A tal fine sono previste varie disposizioni per la semplificazione di alcune procedure relative alla realizzazione di opere infrastrutturali o alla produzione di energia, modificando in particolare il D.lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) relativamente alla valutazione di impatto ambientale VIA e alla disciplina delle terre e rocce da scavo.

In particolare, in materia di VIA si segnalano le seguenti modifiche al D.lgs 152/2006:
in sede di avvio di un procedimento di VIA non sia più necessario allegare la documentazione relativa all’ atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico;
l’adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell’interesse archeologico o all’esecuzione dei saggi archeologici preventivi previsti dalla normativa di riferimento;
viene aggiunta all’allegato II (che individua i progetti di opere o interventi soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale) alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 la seguente tipologia di intervento “6-bis) Impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro”

Inoltre è prevista l’emanazione da parte del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica di un decreto (entro 180 gg. dalla conversione in legge del decreto in esame) che sostituirà l’attuale DPR n. 120/2017 e che introduca una disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, in merito alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai casi di esclusione dalla disciplina relativa ai rifiuti, alla disciplina del deposito temporaneo, all’utilizzo nel sito di produzione e/o nei siti oggetto di bonifica.