Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.204 del 01.09.23 il DM del Ministero dell’Ambiente e delle Sicurezza Energetica 10 luglio 2023, n.119 contenente il “Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter delD.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152”

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 214-ter del D.Lgs. 152/2006 (come previsto dal D.Lgs. 116/2020 e modificato dal Dlgs 213/2022) è possibile in determinati casi avviare l’attività di preparazione per il riutilizzo di rifiuti inviando alla Provincia competente una comunicazione di inizio attività che potrà essere avviata decorsi 90 giorni dalla comunicazione stessa, 90 giorni durante i quali la Provincia verificherà il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa, ora ex DM 10 luglio 2023, n. 119.

Il regolamento su richiamato, in vigore dal 16 settembre c.a., definisce:
a) le modalità operative ed i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata;
b) le dotazioni tecniche e strutturali necessarie per l’esercizio delle attività di cui al punto a);
c) le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;
d) le condizioni specifiche per l’esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo.

Il provvedimento prevede una modulistica apposita per la comunicazione di inizio attività (Allegato 2).

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento (art. 3 comma 4):
a) i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
b) i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari;
c) pile, batterie e accumulatori;
d) pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182;
e) i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
f) i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto;
g) i veicoli fuori uso.

Il provvedimento disciplina anche la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti elettronici Raee (allegato 1, tabella 2).

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