Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europee serie L del 30 aprile u.s. il Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006.

Il regolamento, in vigore dal 20 maggio c.a.,  si applica in particolare alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri, con o senza transito attraverso paesi terzi; alle spedizioni di rifiuti importati nell’Unione da paesi terzi; alle spedizioni di rifiuti esportati dall’Unione verso paesi terzi, nonché alle spedizioni di rifiuti in transito nel territorio dell’Unione nel corso del tragitto verso o da paesi terzi. Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore fino a quando tali rifiuti sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti; i rifiuti radioattivi; i sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati; le acque reflue; le sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi; etc.

Vengono disciplinate le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione di origine, destinazione e itinerario di spedizione, tipo di rifiuti e di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.

Sono vietate le spedizioni di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento all’interno dell’UE, tranne se permessi e autorizzati nel rispetto di rigide condizioni previste dalla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte e in casi debitamente giustificati.
Continuano ad essere possibili le spedizioni intra-UE di rifiuti destinati a operazioni di recupero, autorizzate secondo la procedura meno rigorosa stabilita dagli obblighi generali di informazione.

Il regolamento prevede una deroga per le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati ad analisi di laboratorio o esperimenti se il quantitativo non supera i 250 kg, nel rispetto degli obblighi generali di informazione stabiliti dal provvedimento.

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