Fonte: Smart 24 HSE – Il sole 24 ore

La provincia autonoma di Trento ha proposto un interpello in merito alla corretta applicazione del nuovo regolamento in materia di qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione, previsto dal dm 152/2022.

In particolare, i quesiti proposti da parte della provincia riguardano i seguenti punti:
• Campo applicativo del nuovo decreto ministeriale 27 settembre 2022, n. 152;
• Modalità di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti;
• Qualità ambientale dell’aggregato recuperato;
• Tempi e modalità di adeguamento al nuovo D.M. 152/2022
• In merito a ciò, il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha specificato che tale decreto è circoscritto esclusivamente ai seguenti rifiuti:
• rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi e indicati al punto 1 della tabella 1 dell’Allegato 1 del decreto,
• rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati al punto 2 della tabella 1 dell’Allegato 1 dello stesso decreto.

I rifiuti derivanti da attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati sono esclusi da tale decreto.
In particolare, il ministero puntualizza che l’attività di recupero specifica per la tipologia di rifiuti con codice CER 170302 (miscele bituminose diverse da quelle alla voce 170301) ricade nella disposizione del Dm 69/2018 che disciplina la “cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso” mentre sarà necessario applicare la disposizione del Dm 152/2022 per le attività di recupero che coinvolgono anche altri rifiuti, di cui all’allegato 1.

Inoltre, il ministero ricorda che per l’identificazione dei processi di lavorazione dell’attività di recupero si deve tener conto del punto c) allegato 1 del decreto che riporta, a titolo di esempio, le fasi meccaniche del processo di lavorazione e inoltre specifica che “l’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni”.

Qualora ci fossero degli scopi specifici diversi dagli utilizzi individuati all’Allegato 2 del Dm 152/2022, le autorizzazioni saranno rilasciate “caso per caso” ma solo previa consultazione obbligatoria e vincolante, dell’ISPRA o dell’agenzia regionale per la protezione ambientale territoriale competente.
Di seguito si riportano gli aspetti da individuare per la concessione dell’autorizzazione “caso per caso”:
• i rifiuti ammissibili all’operazione di recupero;
• i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
• i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero;
• i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto;
• un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

In particolare, i provvedimenti autorizzativi devono tener conto di una serie di aspetti, di seguito elencati, per consentire le migliori condizioni per svolgere le operazioni di recupero, in particolare devono:
• individuare le operazioni di recupero compatibili con le caratteristiche dei rifiuti in entrata, in modo da garantire la qualità dei materiali in uscita,
• essere conformi alle norme tecniche di riferimento e gli standard tecnico prestazionali,
• dettagliare gli usi ammessi per la sostanza o l’oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, tenendo conto dei processi produttivi in cui l’end of waste viene utilizzato,
• riportare i parametri da analizzare per la verifica delle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuti e la relativa frequenza di analisi.
• In riferimento al quesito sulle modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, restano valide le norme tecniche vigenti per l’operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi, previste dal Dm 88/98 e dal Decreto 26 luglio 2022 n 187.

Per quanto riguarda la cessazione della qualifica di rifiuto, è necessario che si soddisfino al contempo due condizioni:
• l’aggregato recuperato è conforme ai criteri contenuti nell’Allegato 1
• ed è utilizzato esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2
• mentre, qualora si sospetti la presenza di contaminazione dell’aggregato recuperato, devono essere effettuate le opportune verifiche nel rispetto dei principi generali della gestione dei rifiuti, previsto dall’articolo 177 comma 4 del Dlgs n. 152/2006, secondo cui “I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente, in particolare:
• senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, per la fauna e la flora;
• senza causare inconvenienti da rumori o odori;
• senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.”

Infine, in merito alle tempistiche e alle modalità di adeguamento al nuovo Dm 152/2006, si deve far riferimento ai punti 4a) e 4b) che gli articoli 7 e 8 del Dm 152/2022, modificato dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14 mentre per i materiali già prodotti prima della data di entrata in vigore del decreto e quelli già autorizzati alle procedure di recupero, possono essere utilizzati in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del Dlgs 152/2006 o nel rispetto dell’autorizzazione concessa di cui al Capo IV, Titolo I, parte IV, ovvero del Titolo III bis, della Parte II, del Dlgs 152/2006.