Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 2023 il decreto del Ministero Ambiente 8 maggio 2023 n. 90, con il quale viene modificato l’allegato X parte II, sez. 4, par. 1, alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 relativo alla disciplina dei combustibili.

Il nuovo decreto inserisce i residui di lavorazione del legno trattati con colle nell’elenco delle biomasse utilizzabili come combustibili negli impianti industriali, a determinate condizioni e al di fuori della disciplina dei rifiuti.

In particolare, il provvedimento definisce le tipologie di residui che possono rientrare nella definizione di combustibili, ossia i “residui di legno derivanti da lavorazioni di tavole di legno incollato, pannelli di tavole incollate a strati incrociati, legno per falegnameria come definito dalla norma UNI EN 942”, prevedendo una serie di condizioni, nel rispetto delle quali i residui di legno vengono gestiti come sottoprodotti e non come rifiuti:

  • il legno vergine e i residui di legno, oltre all’incollatura, non devono aver subito trattamenti diversi da quelli meccanici, lavaggio con acqua ed essiccazione;
  • le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati come induritori non devono indicare la presenza di metalli pesanti o composti alogenati;
  • l’utilizzo come combustibile è ammesso solo nello stabilimento in cui i residui sono prodotti;
  • gli impianti di combustione, a seconda della potenza termica nominale devono rispondere a determinate prescrizioni;
  • i residui, a seguito del trattamento, devono rispettare le caratteristiche previste in un’apposita tabella contenuta nel decreto.

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