Fonte MASE

Resa disponibile dalla Commissione Europea la nota del 26 aprile 2024 con la quale ha risposto al Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che chiedeva se, in base alla disciplina europea i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato possono essere qualificati come sottoprodotto, qualora ricadano nelle condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/EC, art. 5, considerando l’attività di manutenzione come parte integrante di un processo di produzione.

La Commissione chiarisce che l’attività di manutenzione del verde non può essere considerata un “processo di produzione” in quanto il suo obiettivo non è la fabbricazione di un prodotto. Di conseguenza, i residui prodotti dalla manutenzione del verde non possono essere considerati “sottoprodotti” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva” (siano essi destinati o meno alla produzione di compost o biogas).

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