Come noto, il D.Lgs. 116/2020 ha introdotto il nuovo sistema di tracciabilità rifiuti, denominato RENTRI, che mira a garantire la tracciabilità dei rifiuti mediante documentazione digitale.
Ad oggi non sono stati ancora pubblicati i decreti attuativi che regolano gli aspetti operativi, tecnici e funzionali del registro elettronico. Il 29 settembre 2022 è stato notificato al Consiglio di Stato e alla Commissione Europea il regolamento che disciplina il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRi). Entro novanta giorni i la Commissione e gli altri stati membri potranno presentare osservazioni sulle regole tecniche; al termine del periodo il Ministero potrà adottare il provvedimento che disciplina il funzionamento del RENTRI e procedere alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attesa entro la fine del 2022.

Il sistema, attivo in forma sperimentale dal giugno 2021, mira all’assolvimento tramite gestione digitale degli adempimenti quali l’emissione dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.

Il RENTRI, gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, utilizza ed è integrato con la piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali e prevede due sezioni:
Anagrafica: comprensiva dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
Tracciabilità: comprensiva dei dati annotati nei registri cronologici di carico e scarico e nei formulari di identificazione rifiuti (FIR).

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica:
• gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti e i produttori di rifiuti pericolosi;
• gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
• chi opera in qualità di commerciante e intermediari di rifiuti pericolosi;
• i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
• i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi (chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione, imprese ed enti che svolgono le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti).
Per tutti i soggetti non obbligati all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, gli adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei.

Le tempistiche per l’iscrizione al RENTRi decorrono dalla data di entrata in vigore del Regolamento negli scaglioni di seguito riportati:
• a decorrere da 18 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali;
• a decorrere da 24 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;
• a decorrere da 30 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati.

Si fa riserva di successive pronte indicazioni non appena saranno emanati i decreti attuattivi.