Pubblicato l’interpello Ministero Ambiente n.70069/2023 del Ministero dell’Ambiente recante “Articolo 3-septies del D.lgs. 152/2006 – applicazione dell’art. 258 del D.lgs. 152/2006 ai fini sanzionatori in relazione alla mancata osservazione dell’obbligo previsto dall’art. 190, comma 10, del D.lgs. 152/2006”.

Con tale provvedimento viene chiarito che i registri di carico e scarico dei rifiuti possono essere conservati esclusivamente nei luoghi previsti dal Testo Unico Ambientale, cioè:

  • impianti di produzione;
  • impianti di stoccaggio;
  • impianti di recupero e/o smaltimento;
  • sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto;
  • sede operativa dei commercianti e degli intermediari.

La conservazione presso qualunque altro luogo come, ad esempio, presso un consulente, si configura come una forma di tenuta incompleta del registro alla quale si applica la relativa sanzione.

Scarica il documento.