Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19.11.2018 la Legge 16.11.2018 n. 130 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»

L’articolo 41 “Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione” contiene indicazioni per l’utilizzo in agricoltura dei fanghi provenienti da impianti di depurazione, in attesa di una revisione organica della normativa di settore, in particolare del D.lgs. n. 99/1992.

Il nuovo provvedimento conferma quanto previsto dal D.lgs. n. 99/1992 per quanto riguarda la provenienza dei fanghi, il sistema autorizzativo e i valori massimi di concentrazione stabiliti dall’allegato IB al D.lgs. n. 99/1992 che si riporta:
Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei fanghi destinati all’utilizzazione in agricoltura
Valore limite (mg/kg SS)
Cadmio 20
Mercurio 10
Nichel 300
Piombo 750
Rame 1.000
Zinco 2.500
Caratteristiche agronomiche e microbiologiche nei fanghi destinati all’utilizzazione in agricoltura
Valore limite
Carbonio organico % SS (min.) 20
Fosforo tot. (P) % SS (min.) 0,4
Azoto tot. % SS (min.) 1,5
Salmonelle MPN/g SS (maz.) 10³
È ammessa l’utilizzazione in deroga alle caratteristiche agronomiche indicate in allegato, per i fanghi provenienti dall’industria agroalimentare.Per i parametri carbonio organico, azoto totale, fosforo totale i valori limite di cui all’articolo 3, comma 3, devono essere considerati quali limiti inferiori di concentrazione.

Il nuovo decreto prevede dei nuovi valori limiti solo per i seguenti parametri:
– idrocarburi (C10-C40) ≤1.000 (mg/kg tal quale),
– sommatoria degli IPA elencati nella tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ≤6 (mg/kg SS),
– PCDD/PCDF + PCB DL ≤25 (ng WHO-TEQ/kg SS),
– PCB ≤0,8 (mg/kg SS),
– Toluene ≤100 (mg/kg SS),
– Selenio ≤10 (mg/kg SS),
– Berillio ≤2 (mg/kg SS),
– Arsenico <20 (mg/kg SS),
– Cromo totale <200 (mg/kg SS)
– Cromo VI <2 (mg/kg SS).
Per i parametri PCDD/PCDF + PCB DL viene richiesto il controllo analitico almeno una volta all’anno.

L’articolo 41 prevede infine che per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008, come specificato nel parere dell’Istituto superiore di sanità protocollo n. 36565 del 5 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni.