RAEE, PILE E ACCUMULATORI
Con la pubblicazione del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 118 recante “Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche” (G. U. n. 227 del 12/09/2020), sono stati modificati sia il D.Lgs. n. 49/2014 (di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiatureelettriche ed elettroniche – RAEE), sia il D.Lgs.n.188/2008 (di attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti).

Nel D.Lgs. 14 marzo 2014 n. 49 vengono stabilite nuove dinamiche per i flussi informativi, viene definita la procedura per i sistemi collettivi di nuova costituzione e viene stabilito che ll finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico sia a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall’origine domestica o professionale, fatti salvi gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati posti in essere prima della entrata in vigore del nuovo decreto legislativo (e quindi prima del 27 settembre 2020). Viene anche prevista la possibilità di prestare garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti (nuovo Art. 24 -bis Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico).

Nel D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188 vengono invece definite le tempistiche per la trasmissione alla Commissione europea dei dati e delle informazioni sui livelli di riciclaggio raggiunti e sui livelli di efficienza dei processi di riciclaggio.
Si riduce, in particolare, da tre anni a uno la periodicità con cui il Ministero Ambiente deve inviare alla Commissione UE la relazione contenente informazioni, comprese stime circonstanziate sulle quantità, in peso, delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) raccolti separatamente ed esportati, nonché informazioni relative alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e di accumulatori.

VEICOLI FUORI USO
Con la pubblicazione del D.Lgs. 119/2020 si vuole promuovere e semplificare il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambi, individuare misure per incentivare il riciclo dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione, riducendo lo smaltimento o il recupero energetico solo alle parti non riciclabili. Inoltre, si punta a rafforzare l’efficacia e l’efficienza dei sistemi di tracciabilità e di contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento (G. U. n. 227 del 12/09/2020).

Il nuovo decreto prevede quindi importanti novità nel settore relativo alla gestione dei veicoli fuori uso, tra le quali si segnalano:

  • l’introduzione del comma 1-bis dopo il comma 1 dell’art. 5 del D.Lgs. 209/2003, il quale prevede che: “1-bis. Il veicolo destinato alla demolizione ed accettato dal concessionario, dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, con i documenti del detentore del veicolo necessari alla radiazione dal PRA, è gestito dal predetti soggetti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1 lettera bb) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, conformemente all’art. 6, comma 8-bis, ai fini del successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato”. Attraverso quindi l’introduzione del comma 1-bis, il provvedimento chiarisce che il veicolo accettato dal concessionario, con i documenti necessaria alla radiazione dal PRA, dev’essere gestito in regime di “deposito temporaneo” ai fini del successivo trasporto al centro di raccolta;
  • la modifica dell’art. 6, comma 2 del decreto legislativo 209/2003 il quale ora prevede che le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso debbano essere effettuate entro 10 giorni lavorativi dall’ingresso del veicolo nel centro di raccolta anche in caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora cancellato dal PRA
    la modifica dell’art. 7, comma 2-bis del decreto legislativo 209/2003 che introduce l’obbligo di pesatura del veicolo fuori uso all’ingresso del centro di raccolta.

DISCARICHE
Con la pubblicazione del D.Lgs. 121/2020, (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020)  recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, viene introdotta una nuova disciplina organica in materia di conferimento di rifiuti in discarica, apportando modifiche al D.L.vo 13 gennaio 2003, n. 36.

In particolare, si prevede la progressiva riduzione del ricorso alla discarica, fino a raggiungere l’obiettivo di un conferimento non superiore al 10% dei rifiuti urbani al 2035, nuovi e uniformi metodi di calcolo per misurare il raggiungimento degli obiettivi, nonché il divieto di collocare in discarica rifiuti provenienti da raccolta differenziata e destinati al riciclaggio o alla preparazione per il riutilizzo, o comunque (a partire dal 2030) idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo.