Si trasmette per opportuna conoscenza la delibera dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 3 del 7 febbraio 2022 relativa alla modifica delle prescrizioni dei provvedimenti d’iscrizione all’Albo.

Il provvedimento entra in vigore il 15 marzo p.v. e prevede quanto segue:

  • 1. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 1 sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “A”.
    2. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 4 e 1 senza la gestione dei codici dell’EER pericolosi sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “B”.
    3. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 5 e 1 compresa la gestione dei codici dell’EER pericolosi sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “C”.
    4. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 6 sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato D”.
    5. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 8 sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “E”.
    6. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 9 sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “F”.
    7. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 10 sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “G”.
    8. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 2-bis sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “H”.
    9. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 3-bis sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “I”.
    10. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 4-bis sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “L”.
    11. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 2-ter sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato “M”.
    12. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione dei trasporti ferroviari nella categoria da 1 a 5 sono sostituite da quelle riportate nell’allegato “N”.

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