Fonte www.albonazionalegestoriambientali.it

Si segnalano le seguenti due circolari pubblicate dal Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali:

1) Circolare n. 150 del 26 settembre 2018 riguardante il “Requisito di capacità finanziaria ex art. 11, comma 2, D.M. 120/2014”

Con detta circolare sono forniti chiarimenti sulla dimostrazione del requisito della capacità finanziaria. In particolare, il nuovo regolamento dell’Albo (D.M. 120/2014) ha modificato quanto previsto dal D.M. 406/98 per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria ai fini dell’iscrizione all’Albo.

Infatti, con il D.M. 120/2014 è venuto meno il generico riferimento alle “referenze bancarie” da esibire in alternativa a vari documenti comprovanti le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa ed è chiaramente indicato l’affidamento bancario, strumento tecnicamente definito e riferito ai soli istituti bancari, quale unico mezzo idoneo per la dimostrazione della capacità finanziaria.

Successivamente il Comitato Nazionale con la delibera n. 5 del 3 novembre 2016, nel fissare i criteri e i requisiti per l’iscrizione nelle categorie 1, 4 e 5, ha previsto quale titolo idoneo per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria, in alternativa ai previsti documenti comprovanti le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa, esclusivamente l’affidamento rilasciato da istituti bancari.

Tutto ciò premesso, il Comitato nazionale chiarisce ora che la nuova disposizione regolamentare deve essere applicata anche alle altre categorie d’iscrizione. Pertanto, solo l’affidamento rilasciato da istituti bancari deve essere riconosciuto quale idoneo titolo comprovante la capacità finanziaria anche per l’iscrizione nelle categorie 8, 9 e 10.

2) Circolare n. 151 del 26 settembre 2018 recante “Sottocategorie della categoria 1, criterio della quantità annua trasportata”

Con tale provvedimento vengono chiariti alcuni aspetti dell’iscrizione nelle sottocategorie della categoria 1, individuate come noto con la delibera n. 5 del 3 novembre 2016, e le cui classi d’iscrizione sono basate sulla quantità annua di rifiuti complessivamente gestita.

Il Comitato nazionale precisa ora che le imprese già iscritte alla data di entrata in vigore della delibera 5/2016 per le attività ora inquadrate nelle suddette sottocategorie devono intendersi iscritte nelle stesse classi d’iscrizione in funzione della quantità annua complessivamente trasportata.

Scarica la circolare n. 150/2018

Scarica la circolare n. 151/2018