Fonte www.albonazionalegestoriambientali.it

Resa disponibile dal Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali la circolare n.152 del 07 dicembre 2018 recante “Chiarimenti riguardanti il Responsabile Tecnico in categoria 10”.

Si ricorda che la Categoria 10 dell’Albo “bonifica dei beni contenenti amianto” è suddivisa in
Categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi
Categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d’attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

Con tale provvedimento viene precisato che il Responsabile Tecnico nominato per la categoria 10A prima del 16.10.2017 (data di entrata in vigore della nuova disciplina) dovrà sostenere solo la verifica di aggiornamento (e non la verifica iniziale) ma solo quelle di aggiornamento.

Inoltre viene chiarito che per l’iscrizione nella categoria 10B non può essere ritenuta valida l’esperienza maturata nella categoria 10A.
Pertanto in mancanza della specifica esperienza nelle attività di cui alla categoria 10B, il soggetto interessato potrà assumere l’incarico solo per la categoria 10B, classe E.

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