Pubblicata la circolare 17 dicembre 2019, n. 11 recante “Iscrizione all’Albo delle macchine operatrici”. Con tale provvedimento il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali fornisce chiarimenti sull’iscrizione delle macchine operatrici, anzittutto ricorda che l’art. 58 del Codice della Strada definisce le macchine operatrici come “macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature”.

Dette macchine possono essere iscritte nella categoria 2-bis qualora i rifiuti che si intendono trasportare si configurino come “cose connesse al ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere”; nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di “spazzamento meccanizzato”, relativamente alle macchine operatrici identificate come “spazzatrici” e limitatamente alle tipologie di rifiuti classificati con i codici CER  200302 e 200303; nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di “raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane, extraurbane e autostrade (…)” e “raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d’acqua”. In questo caso, non è prevista l’indicazione di specifiche tipologie di rifiuti.

La circolare ricorda che nei provvedimenti d’iscrizione va riportato il numero di targa o, in mancanza, il numero d’identificazione riportato sulla targhetta apposta dal costruttore della macchina e in disponibilità all’impresa che chiede l’iscrizione.

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