Pubblicata dal Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali la Deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022 recante “Modifiche e integrazioni alle deliberazioni n. 6 del 30 maggio 2017 e n. 4 del 25 giugno 2019” e la circolare n.9 del 21.11.2022 concernente l’Applicazione di disposizioni riguardanti il RT.

I suddetti provvedimenti sono stati emanati a seguito di una Sentenza del TAR Lombardia n. 01563 dello scorso 2 luglio che ha accolto il ricorso di un legale rappresentante di una impresa che si era visto negare la dispensa dall’esame per responsabile tecnico rifiuti relativamente alle categorie 1, 4 e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani; raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi) perché, pur avendo esperienza ventennale come responsabile tecnico, non possedeva il pari requisito come legale rappresentante che l’Amministrazione riteneva necessario.

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