Si ricorda che entro il 30 aprile p.v. le aziende iscritte all’Albo Gestori devono versare il contributo annuale in base alla categoria e alla classe di appartenenza (tabella in allegato).

In base al regolamento dell’Albo ex DM n. 120/2014 le categorie sono le seguenti:

  • categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
  • categoria 2-bis: produttori iniziali che trasportano i propri rifiuti non pericolosi e pericolosi fino a 30 Kg/litri al giorno;
  • categoria 3-bis: distributori e trasportatori di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche gestiti con determinate procedure semplificate;
  • categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
  • categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
  • categoria 6: imprese che effettuano il solo trasporto transfrontaliero di rifiuti;
  • categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci ed i porti, ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico da parte dell’impresa ferroviaria o navale;
  • categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
  • categoria 9: bonifica di siti;
  • categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.

I soggetti iscritti ricevono dall’Albo una comunicazione contenente termini e modalità per il pagamento telematico dei diritti annuali; il pagamento può essere effettuato con Carta di credito su circuito Visa/Mastercard oppure tramite MAV Elettronico Bancario pagabile senza alcuna commissione aggiuntiva mediante qualsiasi istituto bancario sia on-line, sia presso qualsiasi sportello bancario (esclusi Poste Italiane o Banco Posta)

Nel sito dell’Albo www.albonazionalegestoriambientali.it, selezionando la voce “Login Imprese”, nella sezione ” Diritti” vengono riportati gli importi dei diritti e le modalità di pagamento.

L’omesso pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta la sospensione d’ufficio dall’albo, ino a quando non venga data prova alla Sezione dell’effettuazione del pagamento (art. 24 c.7 DM 120/2014)