Circolare n. 4 del 26 aprile 2022
Il Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali con la circolare n. 4 del 26 aprile 2022 ha fornito indicazioni sull’utilizzo dei codici dei rifiuti che terminano con le cifre 99. In particolare l’uso ha carattere residuale e nell’ambito delle iscrizioni dei trasportatori, devono essere attribuiti a condizione che siano individuati da specifiche norme regolamentari come il dm 5 febbraio 1998, n. 161/2002, 8 aprile 2008.

In mancanza di riferimenti nelle suddette norme, le Sezioni regionali dovranno procedere all’esame dei codici EER che terminano con le cifre 99 alle seguenti condizioni:
1. il codice EER sia adeguatamente descritto;
2. sia presente alternativamente:
a) una dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che descriva le modalità di classificazione secondo le disposizioni della decisione n. 2014/955/Ue e del Reg. (Ue) n. 1357/2014 e delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, approvate con Decreto Direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica n. 47 del 9 agosto 2021;
b) una relazione dettagliata a firma del Responsabile Tecnico che dimostri, sulla base di evidenze dettate da prassi consolidate nell’ambito di distretti, comparti produttivi o di specificità territoriali, la necessità di utilizzare uno specifico codice 99 opportunamente descritto.

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Circolare n. 5 del 27 aprile 2022

La circolare n. 5 del 27 aprile 2022 chiarisce le tempistiche di notifica di provvedimenti di sospensione e di cancellazione per mancato versamento dei diritti d’iscrizione.

Ciò premesso si riportano di seguito le procedure da adottare:
a) decorso il termine del 30 aprile previsto dall’articolo 24, comma 4 del D.M. 120/2014, le Sezioni regionali e provinciali provvedono a deliberare le sospensioni per mancato versamento del diritto d’iscrizione entro la data del 20 maggio con decorrenza 15 giugno e notificano a mezzo PEC all’interessato il relativo provvedimento. Nei casi di mancata notifica a causa dell’indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, provvedono mediante la pubblicazione sul sito web dell’Albo il 1° giugno;
b) nel caso in cui le imprese permangano per più di dodici mesi nelle condizioni di cui all’articolo 24, comma 7 del D.M. 120/2014, le Sezioni regionali e provinciali provvedono a deliberare la cancellazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera f) del D.M. 120/2014 entro il giorno 5 del mese di luglio e notificano, a mezzo PEC, al soggetto interessato il relativo provvedimento con decorrenza dal giorno 1 del successivo mese di agosto. Nei casi di mancata notifica del provvedimento di cancellazione a causa di un indirizzo PEC inesistente,non valido o non funzionante, le Sezioni provvedono mediante pubblicazione sul sito web dell’Albo il giorno 16 del mese di luglio.

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