Fonte Ministero Ambiente www.va.minambiente.it

Pubblicato sul sito del Ministero Ambiente www.va.minambiente.it portale online dedicato alle “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali”, il D.M. n. 104 del 15.04.2019 recante “Modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v)-bis del D.Lgs. n. 152/2006”, con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare.

Il provvedimento fornisce indicazioni sulle modalità di redazione della relazione di riferimento, documento che riguarda le attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale AIA, prevista obbligatoriamente per documentare lo stato di contaminazione iniziale del sito e quello risultante al momento della cessazione dell’attività industriale.

Sono escluse dal campo di applicazione del decreto le installazioni collocate interamente in mare su piattaforme off-shore, (afferenti alla categoria 1.4-bis, dell’allegato VIII, alla Parte II del D.Lgs. 152/2006).

La relazione di riferimento si applica agli impianti elencati nell’Allegato XII alla parte II del D.Lgs. 152/2006:
1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi.
2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW nonché quelli facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW.
3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell’acciaio.
4) Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie* di seguito indicate:

Classe di prodotto

Gg/ anno

a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)

200

b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi

200

c) idrocarburi solforati

100

d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati

100

e) idrocarburi fosforosi

100

f) idrocarburi alogenati

100

g) composti organometallici

100

h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)

100

i) gomme sintetiche

100

l) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile

100

m) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati

100

n) basi, quali idrossido d’ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio

100

o) fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)

300

* Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacità produttive relative ai singoli composti che sono riportati in un’unica riga.
5) Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività di cui all’allegato VIII;
6) Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all’allegato VIII localizzati interamente in mare

Fuori dai suddetti casi in cui la presentazione della relazione è obbligatoria, occorre verificare se sussiste comunque l’obbligo attraverso la procedura prevista nell’Allegato al nuovo DM 104/2019. Se all’esito di detta verifica emerge l’obbligo di presentarla, la relazione costituirà parte integrante della domanda di autorizzazione (art.4 comma 2). Se non sussiste alcun obbligo di allegarla, il gestore dovrà presentare all’Autorità competente un’altra relazione che attesti l’esito della procedura di verifica condotta con le modalità dell’Allegato II al DM 104/2019.

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