Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.84 del 11.04.2018 il DM Ambiente 15 febbraio 2018 recante “Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2017/1009/UE e 2017/1010/UE del 13 marzo 2017, 2017/1011/UE del 15 marzo 2017 e 2017/1975/UE del 7 agosto 2017, di modifica del decreto n. 27 del 4 marzo 2014 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche”.
Il provvedimento attua le Direttive che a pportano modifiche all’Allegato III della Direttiva 2011/65/UE (RoHS 2), recepita con D.Lgs n. 27 del 4 marzo 2014, che disciplina la restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Le sostanze ristrette dalla Dir. RoHS 2 sono definite come Piombo, Mercurio, Cadmio, Cromo (VI) e loro composti, Bifenili polibromurati (PBB) ed Eteri di difenile polibromurato. Dette sostanze non possono essere presenti in percentuali di concentrazione in peso superiori allo 0,1% all’interno di materiali omogenei contenuti in Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE). Nel caso del Cadmio la soglia tollerata scende allo 0,01%.
L’Allegato III elenca 41 casi in cui si può usufruire di deroghe rispetto a questo obbligo, per un periodo di tempo limitato, specificando la sostanza e la particolare applicazione che può godere di esenzione. Il Decreto in oggetto recepisce alcune modifiche apportate proprio a questo allegato della Direttiva RoHS 2.
Le esenzioni aggiornate sono le seguenti (le modifiche ai punti 9 e 13 si applicano a decorrere dal 6 luglio 2018, mentre le modifiche al punto 39 si applicano a decorrere dal 21 novembre 2018):
Esenzione |
Ambito e date di applicazione |
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9 b) |
Piombo in cuscinetti e pistoni per compressori contenenti refrigeranti per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione) |
Si applica alle categorie 8, 9 e 11; scade il: a) 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; b) 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11; c) 21 luglio 2021 per altre sotto-categorie delle categorie 8 e 9. |
9 b)-I |
Piombo in cuscinetti e pistoni per compressori a spirale ermetici contenenti refrigeranti con una potenza elettrica assorbita dichiarata di 9 kW o inferiore per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione) |
Si applica alla categoria 1; scade il 21 luglio 2019. |
13 a) |
Piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche |
Applicabile a tutte le categorie, scadenza il: a) 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; b) 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11; c) 21 luglio 2021 per tutte le altre categorie e sottocategorie |
13 b) |
Cadmio e piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione |
Applicabile alle categorie 8, 9 e 11, scadenza il: a) 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; b) 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11; c) 21 luglio 2021 per altre sotto-categorie delle categorie 8 e 9» |
13 b)- |
Piombo in tipi di lenti ottiche filtranti ioniche colorate |
Applicabile alle categorie da 1 a 7 e 10; scadenza il 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e 10;» |
13 b)-II |
Cadmio in tipi di lenti ottiche a dispersione colloidale; escluse le applicazioni che rientrano nel punto 39 del presente allegato |
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13 b)-III |
Cadmio e piombo in lenti utilizzate per campioni di riflessione |
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39 a) |
Seleniuro di cadmio nei punti quantici (nanocristalli semiconduttori) a base di cadmio per il downshift destinati all’utilizzo nelle applicazioni di illuminazione dei sistemi di visualizzazione (< 0,2 μg Cd per mm2 di superficie dello schermo di visualizzazione) |
Scade per tutte le categorie il 31 ottobre 2019 |