Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Pubblicata la Circolare prot. 39841/2021 contenente proroghe di validità CFP ADR e Certificati consulenti ADR.
A seguito della proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022, sono state previste le seguenti modifiche:
• tutti i certificati, attestati, permessi e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, quindi fino al 29 giugno 2022 (art. 103, comma 2 del decreto legge 17 marzo, n.18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27);
• la prova di controllo delle cognizioni per il conseguimento di una patente di guida, la cui domanda sia stata presentata tra il 1° gennaio 2021 e la data di cessazione dello stato di emergenza, quindi entro il 31 marzo 2022, può essere espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda (art 13, comma 6, del decreto legge 31 dicembre 2020, n.183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n.21).

Alla luce delle nuove disposizioni, per la circolazione esclusivamente sul territorio nazionale, i certificati di formazione dei conducenti (CFP) e per i consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022.

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