Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20/09/2023 il decreto 7 agosto 2023 contenente la “Regolamentazione dei casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR in conformita’ a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR”.

Il decreto fornisce chiarimenti in merito a i casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR per imprese che effettuano spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento o scarico delle merci pericolose, inserendo espressamente anche il caso dello speditore. Viene abrogato il D.M. 4 luglio 200, n. 90/T, che individuava fino ad oggi le imprese esenti dall’obbligo di nomina del consulente alla sicurezza per trasporto di merci pericolose.

L’esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza ADR è in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.

Sono previste le seguenti esenzioni:

per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali;
sono esentate dalla nomina del consulente le imprese la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose, che
a)rientrano nei casi di esenzione previsti dall’ADR
b) rispondono ad un regime di esenzione per
– materie o oggetti a cui si applicaono disposizioni speciali (cap. 3.3 dell’ADR),
– merci pericolose trattate secondo i quantitativi delle esenzioni per imballaggio in quantità limitate (cap. 3.4 dell’ADR)
– merci pericolose imballate in quantità esenti (cap. 3.5 dell’ADR)

per trasporto in colli;
è ammessa l’esenzione dalla nomina del consulente nel caso di trasporto di merci pericolose in colli nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) per ogni operatore, e’ ammesso un limite massimo di ventiquattro operazioni per anno solare e tre operazioni per mese solare;
b) ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR (ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell’ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse)
c) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalita’ cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta. Questa esenzione non si applica ai materiali radioattivi della classe 7.

per spedizioni occasionali: sono esentate dalla nomina del consulente le imprese di la cui attività comporti lo svolgimento occasionale o saltuario, in ambito nazionale, di operazioni connesse alla spedizione, al trasporto, oppure ad una o più delle correlate attivita’ di riempimento oppure scarico di merci pericolose, nei limiti e nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
a) le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna;
b) le materie devono essere assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro;
c) il numero massimo di operazioni e’ di dodici per anno solare e di due per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare;
d) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (rinfusa oppure cisterna) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovra’ essere archiviato (in modalita’ cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.
Sono comunque escluse dalle esenzioni suddette i materiali radioattivi della classe 7.

per esclusione dal campo di applicazione: sono esentate dalla nomina del consulente le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci; rientrano in tale ambito le aziende destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.

Per tutti i casi di esenzione, il legale rappresentante assicura che tutte le disposizioni dell’ADR siano comunque verificate e rispettate. Inoltre, garantisce una formazione continua in merito al trasporto di merci pericolose in conformità al capitolo 1.3 ADR. La registrazione della formazione deve essere conservata per almeno 5 anni e resa disponibile.

Nel caso di incidenti gravi o eventi imprevisti che si verifichino nelle fasi di carico, riempimento, trasporto o scarico di merci pericolose, e che richiedano una notifica secondo le indicazioni della sezione 1.8.5 dell’ADR, il legale rappresentante dell’impresa coinvolta in tale evento deve inoltrare al competente ufficio di Motorizzazione civile un rapporto in conformità alla sezione 1.8.5.4 dell’ADR, che deve riportare, nella pagina di copertina del rapporto stesso, la condizione di esenzione della nomina del consulente.

Gli eventuali rifiuti, qualora pericolosi ai sensi dell’ADR, vanno trattati come merci ADR.

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