Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12/2017 il Decreto Ministeriale 14 novembre 2016 contenente “Modifiche all’allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante Attuazione della direttiva 98/83/ CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”

Con tale decreto, in vigore dal 15 luglio p.v., viene aggiornata la normativa nazionale che regolamenta la qualità delle acque destinate al consumo umano ex D.Lgs. 31/2001 prevedendo il parametro chimico della sostanza cromo esavalente.

Fermo restando il valore di parametro stabilito per il cromo totale pari a 50 g/l, il decreto stabilisce che possa essere definito, come misura precauzionale di gestione del rischio, un valore di parametro provvisorio per il Cr(VI) pari a 10 g/l, in applicazione del principio di precauzione e sulla base delle misure recentemente adottate nel Regno Unito.

Tale valore potrebbe essere considerato opportuno in circostanze territoriali e fattispecie più a rischio, come possibile misura di prevenzione rispetto all’esposizione sito-specifica e per fasce sensibili di popolazione.

Il parametro chimico della sostanza cromo esavalente che non deve essere superiore a 10 g/l-; deve essere ricercato quando il valore del parametro del cromo supera il valore di 10 g/l.