Resa disponibile dal MIT la Circolare prot. 13921 del 14 maggio c.a. recante “Commenti e chiarimenti operativi all’applicazione del D.M. 7 agosto 2023, inerente alle condizioni di esenzione dalla nomina del Consulente ADR”, con la quale vengono forniti chiarimenti in merito alle condizioni di esenzione di nomina del consulente ADR.

Il provvedimento riporta esempi per le condizioni di esclusione o esenzione, illustrando condizioni operative pratiche (ad esempio, la possibilità di utilizzo del registro in forma digitale o cartaceo, anche integrato in altri strumenti di gestione) e riportando alcune indicazioni sulla valutazione delle condizioni di applicazione dei limiti di esenzione 1.1.3.6.

La nota chiarisce che il DM 7 agosto 2023 si applica non solo alle imprese la cui attività di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose, sia svolta secondo una delle condizioni di esenzione descritte agli artt. 3, 4 e 5 del suddetto D.M., ma anche agli operatori di stazioni di lavaggio cisterne o di officine di manutenzione, installatori di impianti o simili, nella misura in cui dette attività richiedano la movimentazione di merci pericolose o rifiuti pericolosi.

Sono chiariti i casi di esclusione o esenzione totale di cui all’art. 3 del D.M. e i casi di esenzione parziale di cui all’art. 4 del D.M.

Risultano esenti dall’obbligo di nominare il consulente ADR le aziende che limitano la propria attività all’intermediazione, coordinamento ed organizzazione di beni e risorse che non hanno impatto sulla sicurezza del trasporto di merci pericolose.

Sono inoltre escluse le imprese la cui attività ricada in uno dei regimi di esenzioni individuati alla sezione 1.1.3, con eccezione della sottosezione 1.1.3.6., nonché le imprese la cui attività sia inerente a merci pericolose integralmente escluse dall’ADR per applicazione di una specifica disposizione o esentate dall’ADR in applicazione di uno specifico regime di confezionamento.
Per quanto riguarda la formazione di cui all’art. 7 del DM, la durata e la periodicità dei corsi di formazione è lasciata alla discrezione del legale rappresentante sulla base del livello di rischio delle attività svolte e in considerazione delle modifiche introdotte nella regolamentazione e nelle procedure stesse.

La circolare prevede indicazioni sulla responsabilità del vettore, del committente, del caricatore, dello scaricatore e del proprietario della merce: sono definite dal quadro normativo nazionale oltre che dall’accordo ADR e i ruoli e le responsabilità delle varie figure coinvolte richiedono una regolamentazione mediante stipula di idonei contratti, pertanto gli obblighi di ciascun operatore sono elencati espressamente nel capitolo 1.4.2 e 1.4.3 dell’ADR.

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