Fonte MASE

Si segnalano due recenti interpelli in risposta a quesiti posti dalla Provincia di Viterbo. In particolare:

E’ stato chiesto un chiarimento in merito alla possibilità di autorizzare un riavvio a messa in riserva (R13), invece che a deposito temporaneo, di un rifiuto proveniente da un trattamento con cambio codice EER in R12; tale rifiuto, a seconda delle esigenze di mercato, verrebbe poi successivamente inviato a lavorazioni R3/R5, a seconda della tipologia di rifiuto, per produrre materia prima seconda.

Il Ministero ha precisato che fermo restando che l’elenco delle operazioni riconducibili alle “operazioni preliminari precedenti al recupero”, di cui alla citata nota (7) alla operazione R12 dell’allegato C, non è tassativo, la possibilità di attribuire il codice R12 ad una operazione di recupero è preliminarmente subordinata alla “mancanza di un altro codice R appropriato”, rappresentando lo stesso un codice residuale e dipende inoltre dalla successiva destinazione dei rifiuti, oggetto di trattamento, a una delle operazioni contraddistinte dai codici da R1 a R11, escludendo di fatto la messa in riserva di rifiuti in R13.

Nel secondo interpello è stato chiesto se fosse possibile, a seguito di una richiesta di modifica non sostanziale, inoltrata da un gestore di impianto di recupero di rifiuti di carta e cartone, attualmente autorizzato all’attività di messa in riserva R13 ed alla attività di riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi R3, poter rilasciare al medesimo soggetto richiedente un’autorizzazione all’esercizio di una doppia linea di recupero dei rifiuti di carta e cartone, di cui una da adibire a recupero R12 secondo i criteri specifici dell’end of waste disciplinati dal DM 118/2020 e l’altra a recupero R3 di materia prima seconda di carta e cartone secondo il DM 05/02/1998.

Il Ministero analizzando l’Art 184-ter del d.lgs. 152/2006, riguardante la cessazione della qualifica di rifiuto, ha precisato che, in mancanza di criteri comunitari, si deve fare riferimento ai decreti ministeriali adottati caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto e quindi, per quanto riguarda i rifiuti costituiti da carta e cartone si deve fare riferimento al DM 188/2020 che, nel caso in commento, fa decadere la possibilità di autorizzare l’esercizio di una doppia linea di recupero di rifiuti di carta e cartone.

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