Pubblicati dalla Commissione Europea i valori predefiniti utilizzabili nella prima relazione trimestrale CBAM. In particolare, i valori predefiniti possono essere utilizzati dagli operatori UE nella prima relazione trimestrale CBAM, da presentare entro il 31 gennaio 2024, e nelle due successive (relative ai primi due trimestri 2024) nel caso in cui non si dispongano di tutte le informazioni relative alle emissioni generate nella produzione dei beni importati.

Nelle comunicazioni relative alle importazioni effettuate nel periodo 1° ottobre 2023 fino al 30 giugno 2024, gli importatori potranno fare ricorso a tali valori. L’utilizzo di questi valori non sarà più possibile dopo il 31 luglio 2024 e gli stessi potranno essere oggetto di aggiornamento, dopo la prima rendicontazione, da parte della Commissione Europea.
Si ricorda che la dichiarazione CBAM durante il periodo transitorio, deve riportare:
– la quantità totale di ogni tipo di bene CBAM importato, espressa in MWh per l’elettricità e in tonnellate per le altre merci, specificata per ogni impianto che produce tali beni nel Paese di origine;
– le emissioni effettive di CO2 e incorporate derivanti dalla produzione dei beni.

L’obbligo di comunicazione CBAM si applica anche per le merci vincolate al regime del perfezionamento attivo (temporaneamente importate in UE con lo scopo di subire una lavorazione) e successivamente immesse in libera pratica nell’UE, qualora le merci vincolate al perfezionamento siano soggette al CBAM (anche se i prodotti trasformati non dovessero rientrare nel campo d’applicazione del CBAM). Il CBAM non si applica alle merci in transito o alle merci di basso valore (< 150 euro).

Aggiornato anche il documento contenente le FAQ.

Scarica documenti