La quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato con sentenza n. 32261 del 25 luglio 2023, il reato di falsità ideologica commesso dal datore di lavoro che ha falsamente attestato la partecipazione dei suoi dipendenti a corsi di formazione effettuati presso la sua azienda.

In particolare, si evidenzia che tutti i dipendenti hanno negato di avere frequentato il corso e che è stato ritenuto inattendibile il solo testimone che corrisponde al lavoratore coinvolto nell’infortunio, a seguito del quale il datore di lavoro ha prodotto la falsa documentazione oggetto del processo.

I giudici di merito hanno pertanto concluso per la falsità dell’attestazione di partecipazione dei dipendenti ai corsi di formazione, anche senza che venga svolta la perizia grafologica. Inoltre, nessuno dei dipendenti conosceva il docente e non è nota la modalità con cui il datore di lavoro abbia verificato l’effettivo svolgimento dei corsi per potere predisporre la documentazione attestata; pertanto, nel comportamento del datore di lavoro sussiste il dolo.

La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita, così come per fissare la pena base. Inoltre, in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito fa riferimento a elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, pertanto, è giustificata con motivazione esente da manifesta illogicità.

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